Fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione

Dal 31.3.2015 diviene generalizzato l’obbligo di fatturazione elettronica delle operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione e il conseguente divieto, per quest’ultima, di procedere al pagamento delle fatture emesse in formato cartaceo.

La fatturazione elettronica opera, in via obbligatoria, con riferimento a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
Soggetti non residenti
Secondo quanto stabilito in via transitoria dall’art. 6 co. 4 del DM 3.4.2013 n. 55, sono attualmente escluse dall’ambito applicativo della disciplina in esame le fatture emesse da soggetti non residenti in Italia.
Le modalità di applicazione a tali fatture degli obblighi stabiliti dalla citata L. 244/2007 saranno determinate da un successivo DM.

Le Amministrazioni Pubbliche destinatarie della fatturazione elettronica sono:
• le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordina¬mento autonomo;
• le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
• le istituzioni universitarie;
• gli Istituti autonomi case popolari;
• le Camere di commercio e loro associazioni;
• gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
• le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
• l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
• le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio);
• il CONI;
• le Autorità indipendenti (es. Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per l’energia elettrica e il gas, Garante per la protezione dei dati personali);
• le amministrazioni autonome;
• gli altri enti e soggetti indicati nell’elenco pubblicato dall’ISTAT, entro il 30 settembre, in base alla ricognizione operata annualmente (da ultimo, si veda l’elenco pubblicato sulla G.U. 10.9.2014 n. 210, come modificato dal comunicato di rettifica pubblicato sulla G.U. 28.10.2014

Con l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, le Pubbliche Amministrazioni interes­sate non possono procedere al pagamento delle fatture trasmesse in forma cartacea (art. 1 co. 210 della L. 244/2007).

Le fatture elettroniche:

  • devono contenere i dati e le informazioni previsti;
  • tali dati devono essere rappresentati in un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

Firma elettronica

Il documento deve essere sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la norma­tiva, anche tecnica, vigente in materia.

 

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