Microcredito

Il fondo per il Microcredito è rivolto a favore di quei soggetti che non hanno tutte le garanzie per ottenere un prestito bancario. Al fondo si potrà accedere all’inizio di aprile attraverso il “Click Day” predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta di un fondo aperto, alimentato annualmente dal Mise con il 5% del bilancio dello Stato e da altri conferimenti di liberalità. Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro pubblicherà a breve sul portale sopracitato l’elenco suddiviso per provincia degli iscritti che si sono resi disponibili ad offrire prima assistenza e le informazioni iniziali in maniera gratuita.

Il Ministro dello sviluppo economico Federica Guidi ha firmato in data 24/03/2015 il decreto ministeriale con cui viene data operatività alle misure previste per il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in relazione alle operazioni di microcredito.Il provvedimento, che integra quanto già previsto nel dicembre dello scorso anno, consentirà di presentare la richiesta di prenotazione della garanzia, in via telematica, accedendo all’apposita sezione del sito internetwww.fondidigaranzia.it, previa registrazione e utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate.La prenotazione della garanzia resterà valida per i 5 giorni lavorativi successivi in attesa che l’interessato presenti il proprio progetto da finanziare al soggetto finanziatore – operatore del microcredito, istituto bancario o intermediario finanziario – che dovrà concludere la pratica entro 60 giorni.

Il decreto è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a seguito della quale saranno adottate le disposizioni operative ed avviate le operazioni.

L’accesso è consentito per avvio o sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa. Vi rientrano: lavoratori autonomi (professionisti ordinistici e non) titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; imprese individuali titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; società di persone, società tra professionisti, srl semplificate, società cooperative titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.

Sono comunque escluse le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare), com e aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione, ovvero:

  • le aziende che hanno avuto, nei tre anni precedenti, un attivo patrimoniale di valore superiore a 300 mila euro;
  • le aziende che hanno realizzato , nei tre anni precedenti, in qualunque modo risulti, ricavi lordi  per un ammontare complessivo annuo superiore ai duecentomila euro;
  • le aziende che hanno un indebitamento superiore a 100 mila euro.

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