I datori di lavoro privati possono fruire di uno sgravio contributivo triennale per le assunzioni effettuate con contratti di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dall’1.1.2015 e stipulati non oltre il 31.12.2015. Rientrano tra le assunzioni agevolabili anche quelle con contratto “a tutele crescenti” (una volta che sarà entrato in vigore il relativo decreto attuativo) e si ritengono compresi i contratti a tempo parziale. Sono, invece, espressamente esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
L’agevolazione non spetta relativamente ai lavoratori:
• che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro;
• per i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato;
• che risultino aver avuto in essere un contratto a tempo indeterminato con l’azienda che procede all’assunzione ovvero con società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, nel periodo tra ottobre e dicembre 2014.
L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (resta, invece, invariata la contribuzione a carico del lavoratore):
• per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060,00 euro su base annua;
• con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
• ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’agevolazione non può essere cumulata con altre misure di riduzione contributiva previste dalla normativa vigente.