Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato

I datori di lavoro privati possono fruire di uno sgravio contributivo triennale per le assunzioni effettuate con contratti di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dall’1.1.2015 e stipulati non oltre il 31.12.2015. Rientrano tra le assunzioni agevolabili anche quelle con contratto “a tutele crescenti” (una volta che sarà entrato in vigore il relativo decreto attuativo) e si ritengono compresi i contratti a tempo parziale. Sono, invece, espressamente esclusi i contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
L’agevolazione non spetta relativamente ai lavoratori:
• che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro;
• per i quali il beneficio sia già stato fruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato;
• che risultino aver avuto in essere un contratto a tempo indeterminato con l’azienda che procede all’assunzione ovvero con società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona, nel periodo tra ottobre e dicembre 2014.

L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (resta, invece, invariata la contribuzione a carico del lavoratore):
• per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060,00 euro su base annua;
• con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
• ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’agevolazione non può essere cumulata con altre misure di riduzione contributiva previste dalla normativa vigente.

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad