GARANZIA GIOVANI 2016

La Circolare INPS n. 32/2016 illustra la disciplina contenuta nel sopra richiamato decreto direttoriale n. 385.Il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 ha confermato, come già previsto dal precedente decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015, che l’incentivo oggetto della Misura “Bonus Occupazione” può essere fruito nel rispetto relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto.

Ai sensi del suddetto articolo, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

L’incentivo è comunque applicabile qualora con l’assunzione del giovane l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:

– dimissioni volontarie;

– invalidità`;

– pensionamento per raggiunti limiti d’età`;

– riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

– licenziamento per giusta causa.

Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

L’incentivo è, pertanto, riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio, venga mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato. L’incremento occupazionale netto si considera mantenuto qualora nel periodo compreso tra il giorno successivo all’assunzione e l’ultimo giorno dello stesso mese non siano intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell’assunzione, ovvero siano intervenute cessazioni anticipate riconducibili ad una delle cause sopra elencate.

La verifica delle ULA deve essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all’assunzione per la quale si è beneficiato dell’incentivo.

La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Il lavoratore assunto – o utilizzato mediante somministrazione – in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Gli incentivi previsti dalla Misura “Bonus Occupazionale” del Programma “Garanzia giovani” possono essere fruiti oltre i limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni che variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.

Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto. Diversamente, per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo all’assunzione anche oltre i limiti del regime “de minimis” è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni:

  • Il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
  • Il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • Il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).

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