INFORTUNI SUL LAVORO: VIENE MENO LA DENUNCIA ALLA PUBBLICA SICUREZZA

L’INAIL con Circolare n. 10 del 21/03/2016 fornisce chiarimenti sulle modifiche apportate con l’art.21 D.Lgs. 151/2015 al TU INAIL.

Cosa ha modificato il Dlgs 151/2015:

  • Dal 23/12/2015:  Abrogazione obbligo di tenuta del registro infortuni
  • Dal 22/03/2016:  Viene meno, in capo al datore di lavoro soggetto agli obblighi dell’assicurazione INAIL,l’obbligo di denunciare con una comunicazione distinta l’infortunio all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
  • Dal 22/03/2016: Il datore di lavoro non è più obbligato a trasmettere il certificato medico di infortunio o malattia professionale all’INAIL. Il medico provvederà direttamente all’invio del certificato telematicamente.

L’obbligo di considera assolto quando la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.

Visto il compito del medico certificatore di inviare telematicamente il certificato, il datore di lavoro deve preoccuparsi di trasmettere la denuncia dell’evento all’INAIL entro due giorni se infortunio e entro cinque giorni se malattia professionale. Il datore di lavoro potrà consultare il certificato medico, a partire dal 22 marzo 2016, sul portale dell’Istituto munito di credenziali di accesso.

Per il settore navigazione restano ferme le attuali modalità di invio della certificazione medica tra l’Istituto e il Servizio Sanitario di assistenza al personale navigante.

Per il settore artigianato l’obbligo di denuncia è posto a carico del titolare dell’azienda, se l’infortunio riguarda proprio il titolare ed esso si trovi impossibilitato a provvedervi, allora basterà la denuncia del medico o della struttura sanitaria.

Dal 22 marzo 2016 sono disponibili per l’utenza i seguenti nuovi servizi:

  • Servizio certificati di infortunio e malattia professionale: riservato ai medici e alle strutture sanitarie
  • Cruscotto certificati medici: per la consultazione dei certificati

I medici dovranno fornire al lavoratore il certificato medico con l’indicazione del numero identificativo, della data di emissione e dei giorni di prognosi. In fase di avvio, dal 22 marzo 2016 e non oltre il 30 aprile 2016, la trasmissione dei documenti avverrà tramite PEC.

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