CCNL Fise-Assoambiente: accordo per la disciplina di congedi e permessi



Siglato, il giorno 22/3/2017, tra FISE
ASSOAMBIENTE, con l’assistenza di FISE, e FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI,
FIADEL, l’accordo su diritti personali e parentali, su permessi e congedi, in
sostituzione delle norme del CCNL 21/3/2012 per i dipendenti di imprese e
società esercenti servizi ambientali

Le parti hanno
concordato che a far data dalla sottoscrizione del nuovo accordo, i testi degli
articoli del CCNL 21/3/2012 relativi:
– ai congedi di maternità e paternità, ai congedi parentali e per la malattia
del figlio
– alla tutela di figli e di persone con handicap grave
– ai permessi per eventi familiari gravi
– alla prevenzione e repressione di comportamenti discriminatori, di molestie e
violenza nel luogo di lavoro
siano sostituiti dai nuovi articoli contrattuali, che sostanzialmente adeguano
la materia alle nuove disposizioni di legge:

Congedo di
maternità e paternità – Congedo parentale

Si tratta di materie disciplinate dal D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 che ne regola la
durata, il prolungamento, il trattamento economico-normativo e previdenziale,
l’adozione e l’affidamento che sono equiparati alla maternità/paternità.
Relativamente al congedo parentale, per entrambi i genitori la sua misura
complessiva non può eccedere dieci mesi; misura che sale a undici mesi
complessivi nel caso in cui il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un
periodo, continuativo o frazionato, non inferiore a tre mesi elevabile a sette.
Il congedo parentale può essere fruito su base mensile o plurimensile ovvero su
base oraria giornaliera, previa richiesta scritta al datore di lavoro con
preavviso di almeno cinque giorni calendariali nel primo caso ovvero con
preavviso di almeno due giorni calendariali in caso di utilizzo del congedo su
base oraria.

Congedo per
malattia del figlio

In caso di malattie del figlio di età non superiore a tre anni entrambi i
genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti a quelli delle malattie stesse.
Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro,
nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno, per le malattie di ogni figlio
di età compresa fra i tre e gli otto anni.
Il congedo spetta al lavoratore richiedente anche qualora l’altro genitore non
ne abbia diritto.
A tali congedi non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia
del lavoratore; essi spettano anche per le adozioni e gli affidamenti e il
relativo periodo è utile ai fini dell’anzianità di servizio ma non delle ferie
e delle mensilità supplementari.

Tutela di figli o di persone con handicap grave
Per ogni minore con handicap in
situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore
padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del
bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura
continuativa o frazionata.
In alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di congedo
parentale, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire di due
ore di permesso giornaliero retribuito, fino al compimento del terzo anno di
vita del bambino con handicap in situazione di gravità.
Il dipendente, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, ha
diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera
continuativa, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a
tempo pieno e sia:
– coniuge/parte di una unione civile,
– parente o affine entro il secondo grado,
– parente o affine entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge/parte
di una unione civile della persona con handicap in situazione di gravità
abbiano compiuto i sessantacinque anni di età o siano anche essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

Permessi per
eventi e cause particolari

La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a tre giorni lavorativi di
permesso retribuito all’anno in caso di decesso o di documentata grave
infermità del coniuge/parte di una unione civile, anche legalmente separato, o
di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto
componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore medesimi.

Una particolare
attenzione va data ai permessi solidali e ai congedi per le donne vittime di
violenza di genere:

Permessi
solidali – Cessione volontaria gratuita di ore di permesso retribuito e ferie

Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 14/9/2015, n. 151, fermo restando il diritto
ai riposi giornalieri e settimanali e alle ferie come regolato dal D.Lgs.
8/4/2003, n. 66, i lavoratori possono volontariamente donare/cedere a titolo
gratuito ore maturate di permesso retribuito ovvero fino ad un massimo di due
giorni maturati della spettanza contrattuale di ferie annuale ai lavoratori
dipendenti dallo stesso datore di lavoro, i quali ne abbiano fatto documentata
richiesta al fine di assistere figli minori che, per le particolari condizioni
di salute, necessitano di cure costanti.
In particolare, per quanto riguarda le ore oggetto di donazione/cessione, sono
quelle, accantonate o maturate, relative ai permessi retribuiti disciplinati a
vario titolo dal vigente CCNL ovvero da accordi di secondo livello, comprese le
ore accantonate o maturate nell’anno solare precedente la richiesta.

Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
15/6/2015, n. 80, la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ha il diritto di astenersi
dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di
congedo di tre mesi.
Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ed è retribuito con
un’indennità pari all’ultima retribuzione globale mensile, con riferimento alle
sole voci fisse e continuative, corrisposta dal datore di lavoro con le
modalità dell’indennità di maternità.
Il periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti,
compresi quelli relativi alle ferie, alle mensilità supplementari, al
trattamento di fine rapporto.
La lavoratrice può scegliere di usufruire del congedo su base oraria o
giornaliera nell’arco temporale di tre anni. La fruizione su base oraria
avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese
immediatamente precedente quello in cui ha inizio il congedo.
La lavoratrice in parola ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro
da tempo pieno a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in
organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente
trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.





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