CdS difensivi, l’Inps illustra le modalità di recupero della riduzione contributiva



Le istruzioni operative per la fruizione della riduzione contributiva connessa alla stipula di contratti di solidarietà difensiva, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2016

Come noto, i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione Cigs, che stipulano contratti di solidarietà difensivi con riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, beneficiano di una riduzione contributiva, assistenziale e previdenziale da essi dovuta, determinata, univocamente, nella misura del 35%. La predetta riduzione è riconosciuta in favore delle imprese che stipulino successivamente, o abbiano in corso, alla data del 15 settembre 2015, contratti di solidarietà difensivi di tipo A o espansivi, e che abbiano individuato strumenti intesi a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo, a valere sulle risorse finanziarie stanziate a partire dall’anno 2016.
Entro e non oltre 30 giorni successivi alla stipula del contratto di solidarietà, l’impresa produce la relativa istanza, unitamente al contratto ed alla ulteriore documentazione, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all’Inps ed eventualmente anche all’Inpgi, per i datori di lavoro iscritti a tale ultima gestione previdenziale. Il provvedimento di concessione o diniego dello sgravio contributivo è adottato da parte della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 120 giorni successivi alla ricezione della domanda, nei limiti della quantificazione dell’onere operata dagli Enti prevuidenziali e delle risorse annue disponibili.
Orbene, la procedura per il conseguimento della riduzione contributiva connessa alla stipula di CdS difensivi, deve essere attivata ad iniziativa del datore di lavoro interessato. Dal canto suo, la Sede Inps competente provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”.
Le aziende destinatarie, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzano all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
– nell’elemento<CausaleACredito> inseriscono il codice causale di nuova istituzione “L988”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984) anno 2016”;
– nell’elemento <ImportoACredito>, indicano il relativo importo.
Tali operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del mese di giugno 2017.





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