Forniti chiarimenti sul contratto di cessione del credito Iva a scopo di garanzia, in particolare sui requisiti essenziali di questo tipo di contratto, su alcune specifiche clausole previste dalle parti e sugli effetti verso l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 28 marzo 2017, n. 39/E).
Nel caso di specie, il titolare del credito Iva trasferisce tale credito alla concessionaria per garantire l’adempimento del contratto di finanziamento stipulato con quest’ultima.
Il contratto in esame, pertanto, è qualificabile come un contratto di cessione del credito a scopo di garanzia, frequente nella prassi bancaria, in cui la cessione del credito si collega a un contratto di finanziamento.
Pertanto:
– tale cessione del credito Iva, chiesto a rimborso tramite la dichiarazione dei redditi e notificato all’Amministrazione finanziaria, è opponibile nei confronti di quest’ultima;
– la clausola che prevede il versamento del rimborso sul conto della cedente è efficace anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, trattandosi di una clausola relativa all’incasso del rimborso sulla quale si è formato il consenso della cessionaria del credito Iva;
– non si tratta di “rinuncia” alla cessione del credito da parte della cessionaria, ma della comunicazione all’Amministrazione finanziaria dell’intervenuta risoluzione del contratto di cessione del credito, a seguito dell’adempimento, da parte del cedente, del debito garantito. Non si realizza, quindi, nella fattispecie, un’ulteriore cessione del credito, ma la perdita di efficacia della cessione originaria, con il ritrasferimento automatico della titolarità del credito al cedente originario, il quale non può, pertanto, considerarsi un soggetto “terzo” rispetto alle parti contrattuali. Pertanto, a seguito della comunicazione all’Amministrazione finanziaria della “rinuncia” della cessionaria alla cessione del credito, ovvero della comunicazione della sua risoluzione automatica, il rimborso del credito Iva debba essere erogato al contribuente cedente e non alla concessionaria. Tale “rinuncia”, al pari della cessione del credito, deve risultare da atto pubblico e scrittura privata autenticata e deve essere comunicata all’Amministrazione finanziaria e al concessionario mediante notifica.
L’Agenzia precisa, infine, che nell’ipotesi della cessione del contratto di finanziamento ad un soggetto terzo con la conseguente automatica ed ulteriore cessione del credito Iva, tale cessione non possa avere alcuna efficacia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, considerato il divieto di cessione del credito da parte del cessionario.
Link all’articolo originale