Forniti chiarimenti sull’attività di cuoco a domicilio (c.d. “home restaurant”), in particolare in merito alla problematica relativa alla sorvegliabilità dei locali (Ministero Sviluppo Economico – risoluzione n. 332573/2016).
L’home restaurant, salvo che non sia svolta n modo del tutto occasionale ed episodico, è un’attività di somministrazione di alimenti e bevande a tutti gli effetti ed è quindi soggetta alla relativa disciplina commerciale, fiscale, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza. Tale definizione, non impedisce però la possibilità di svolgere presso abitazioni private attività d’impresa, essendo infatti possibili degli accorgimenti che consentono di contemperare i controlli di polizia amministrativa con le tutele che l’ordinamento appresta per le private dimore (ad es. dichiarazione di disponibilità a consentire l’accesso agli ufficiali ed agenti di p.s. e che la presenza dell’esercizio sia chiaramente indicata sul citofono collocato sul portone o comunque sull’ingresso della strada, al quale, risponda di regola l’interessato o un suo incaricato, specie nei classici orari di apertura degli esercizi di somministrazione).
Sui criteri di sorvegliabilità, l’attività ha una forma diversa da quella dei classici esercizi di somministrazione e quindi non può essere soggetta ai previsti criteri di sorvegliabilità dei locali, anche perché negli home restaurant non può entrare indiscriminatamente qualsiasi persona a differenza dei pubblici esercizi.
Pertanto, sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, l’home restaurant non espone a problematiche significative maggiori o diverse dalle comuni cene ad inviti presso abitazioni private, fermo restando il potere di accesso degli operatori di pubblica sicurezza.
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