Si forniscono i primi chiarimenti sulla Convenzione (datata 23 gennaio 2017) tra Ministero del lavoro, Ministero dell’economia e delle finanze e Presidenti delle Regioni, relativamente agli eventi sismici del 24 agosto 2016.
Per i Comuni colpiti dal sisma dell’agosto 2016, l’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale è riconosciuta ogni qual volta non sia possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali a regime, per il fatto che la situazione da tutelare non presenta i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, sia quella primaria che secondaria.
Per i lavoratori del settore privato impossibilitati, solo in parte, a prestare l’attività lavorativa a seguito dell’evento sismico, l’indennità erogata deve essere proporzionalmente commisurata in relazione alla percentuale di riduzione dell’attività lavorativa.
In favore dei lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale, il criterio della esclusività o prevalenza è soddisfatto altresì quando è dato dalla somma delle attività svolte in più Comuni coinvolti dall’evento sismico; l’indennità deve essere riconosciuta in favore del singolo titolare dell’attività di impresa, a prescindere dal numero di imprese di cui sia titolare.
Anche ai singoli professionisti l’indennità spetta in quanto tali, a prescindere dal fatto che gli stessi svolgano anche altre funzioni, quali ad esempio quella di insegnante o dipendente pubblico in generale.
L’indennità una tantum può essere concessa non solo al titolare di impresa individuale, ma anche ai soci lavoratori di società di persone e ai soci di società a responsabilità limitata, in quanto rientranti nella categoria dei lavoratori autonomi, sempreché ricorra il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata ovvero alle Gestioni commercianti o artigiani.
Gli studi associati sono equiparati alle società di persone e, quindi, ad ogni professionista spetta l’indennità una tantum.
Relativamente ai collaboratori familiari di un’impresa familiare, l’indennità spetta in tutti i casi in cui sia ravvisabile un rapporto di collaborazione che si concreti in una prestazione coordinata e continuativa e sia possibile dimostrare l’avvenuto versamento di contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps, derivanti dall’iscrizione alla Gestione separata o alle Gestioni commercianti e artigiani.
Le indennità vengono concesse con decreto della Regione, a seguito di istruttoria di competenza regionale. La Regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari ad INPS, che provvede all’erogazione dell’indennità. Pertanto, le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione, che provvede ad istruirle secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
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