Online, sul sito dell’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sulle modalità di accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale e sulle tipologie dei documenti consultabili (Agenzia entrate – circolare 24 marzo 2017, n. 3/E).
I chiarimenti si rivolgono alle consultazioni esenti da tributi richieste dal titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
La titolarità attuale viene individuata in presenza di trascrizioni a favore del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa, non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell’immobile. Non sono quindi esenti, per lo stesso principio, le consultazioni relative a iscrizioni d’ipoteca e trascrizioni di sequestri, pignoramenti e domande giudiziali a favore, in quanto relative a immobili di cui sono titolari altri soggetti.
Sono gratuite, invece, le consultazioni relative a ipoteche iscritte a carico del richiedente e quelle relative a beni acquistati dal coniuge (lo stesso vale anche per le parti delle unioni civili).
Ai fini della consultazione, le persone fisiche possono accedere al relativo servizio per via telematica, mediante i servizi Fisconline/Entratel con le credenziali di autenticazione rilasciate dall’Agenzia delle Entrate e l’indicazione del codice PIN.
Per i soggetti diversi dalla persone fisiche, registrati ai medesimi servizi, l’accesso avviene tramite i soggetti appositamente incaricati, abilitati dal proprio gestore.
In alternativa è possibile rivolgersi agli uffici provinciali presentando un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, al fine di consentire le necessarie verifiche sulla spettanza dell’esenzione.
La richiesta di consultazione può peraltro essere avanzata anche per il tramite del coniuge o di parenti e affini entro il quarto grado, ovvero del dipendente, per le persone giuridiche, facendo riferimento alle forme semplificate di procura.
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