Stipulato, il 15/3/2017, tra l’ASSOIMPRENDITORI Alto Adige/Unternehmerverband Sudtirol, e le OO.SS. ASGB, CGIL/AGB, SGBCISL, UIL-SGK, l’Accordo per la disciplina dell’Apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore nel settore industria della Provincia Autonoma di Bolzano
Il presente verbale di accordo decorre dall’1/1/2017 e scadrà il 31/12/2019. Esso trova la sue fondamenta, nella legislazione vigente in materia di apprendistato (D.Lgs. 15/6/2015, n. 81), nell’accordo interconfederale siglato tra Confindustria e CGIL-CISL-UIL in data 18/5/2016 in materia di apprendistato, nelle leggi provinciali e nella convinzione delle Parti firmatarie che la possibilità di conseguire il diploma di maturità attraverso l’apprendistato costituisce un sicuro arricchimento delle competenze generali e professionali del lavoratore.
Ambito di applicazione
Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore in tutti settori di attività i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e non abbiano ancora compiuto i 25 anni e che sono in possesso dei requisiti per poter frequentare il corso biennale per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria come disciplinato dalla normativa provinciale; tali requisiti sono il conseguimento del diploma professionale o la conclusione del percorso di quattro anni di studio presso la scuola professionale e il superamento dell’apposito esame di ammissione.
L’apprendistato è ammesso per le attività professionali contenute nell’elenco di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b) della L.P. 12/2012 e s.m. ed i. alle condizioni e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative.
Periodo di prova
L’assunzione dell’apprendista avviene con un periodo di prova della durata di 30 giorni di effettivo lavoro. Il periodo di prova è possibile prevederlo solo i caso di nuova assunzione.
Durata
Si stabilisce che qualora la durata del periodo di apprendistato fissato in 24 mesi venga a scadere nel corso dell’anno scolastico, il datore di lavoro possa recedere dal contratto con un preavviso di 15 giorni oppure, in alternativa, confermare la qualifica professionale con la possibilità di concedere i permessi giornalieri non retribuiti per la frequenza della scuola professionale fino alla sessione di esame di fine apprendistato relativa all’anno scolastico in corso e per i giorni d’esame.
Prolungamento del periodo di apprendistato
In caso di assenza per maternità, nonché per infortunio e malattia di durata superiore a trenta giorni consecutivi, il periodo di apprendistato si prolunga per una durata equivalente. L’apprendista è tenuto a consegnare, entro e non oltre le scadenze previste, la relativa documentazione al proprio datore di lavoro.
Ai sensi dell’art. 5 comma 5 della Legge Provinciale 12/2012 in vigore, il contratto di apprendistato può essere prorogato al massimo per un anno, nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma professionale o il diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori.
Retribuzione
La retribuzione dell’apprendista è determinata per tutta la durata del contratto in percentuale sulla retribuzione globale lorda prevista dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro per l’operaio/impiegato qualificato, nella seguente misura:
– 85% nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni;
– 75% nel caso di distribuzione dell’orario di lavoro settimanale su sei giorni.
La retribuzione come sopra evidenziata è dovuta anche per le ore di frequenza scolastica a condizione che si svolgano durante il normale orario di lavoro.
Trattamento in caso di malattia e infortunio sul lavoro
a) In caso di malattia viene corrisposto all’apprendista il seguente trattamento:
– dal 4° al 180° giorno un’integrazione dell’indennità INPS sino a raggiungere il 100% della sua normale retribuzione. Se la malattia supera i sette giorni di calendario, l’azienda corrisponde anche l’integrazione relativa ai primi tre giorni.
b) In caso di infortunio sul lavoro all’apprendista sarà corrisposta la seguente retribuzione:
– a partire dal giorno seguente l’infortunio per un massimo di sei mesi, una integrazione dell’indennità, percepita in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del 100% della sua normale retribuzione.
Preavviso
Le parti contraenti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.