Con la retribuzione del mese di marzo deve essere erogato l’elemento di garanzia retributiva ai lavoratori dipendenti delle aziende industriali che producono calzature e che sono prive della contrattazione aziendale o territoriale
Ai fini dell’effettività della diffusione della contrattazione di II livello a favore di dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale o territoriale che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi sarà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva pari a 200,00 euro lordi.
Sarà del pari riconosciuto tale elemento nel caso in cui aziende o associazioni datoriali territoriali non abbiano effettuato alla scadenza degli accordi gli incontri di verifica sulle condizioni di rinnovo degli accordi medesimi e /o non abbiano trovato soluzioni concordi.
L’importo dell’E.G.R., uguale per tutti i lavoratori, è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., e sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente l’erogazione ed aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell’ultimo quadriennio, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’E.G.R. di quanto individualmente erogato al di là del trattamento minimo contrattuale.