Ento il 31 marzo la consegna delle CU/2017



I sostituti d’imposta sono chiamati entro il 31 marzo 2017 a consegnare ai percipienti le Certificazioni Uniche 2017 relative alle retribuzioni, le pensioni e i compensi corrisposti nel 2016.

A COSA SERVE


La Certificazione Unica è rilasciata al percipiente per attestare i dati relativi alle somme corrisposte a titolo di redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi le relative ritenute operate, le detrazioni effettuate, i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata e/o dovuta agli enti previdenziali nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati o dovuti allo stesso ente previdenziale.
La Certificazione Unica deve essere utilizzata, altresì, per attestare i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi ed alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA


A decorrere da quest’anno la Certificazione Unica deve essere consegnata al percipiente entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Quindi, entro il 31 marzo 2017 devono essere consegnate le certificazioni CU2017 relative all’anno 2016.


Al percipiente deve essere consegnato, in duplice copia, il modello “Sintetico” della Certificazione Unica contenente esclusivamente le informazioni utili ai fini della dichiarazione dei redditi, e dunque meno dettagliato del modello “Ordinario” trasmesso, invece, all’Agenzia delle Entrate.
Unitamente al Modello Sintetico sono consegnate le schede per la scelta della destinazione della quota IRPEF:
– dell’otto per mille in favore dello Stato o di istituzioni religiose;
– del cinque per mille in favore di organizzazioni con finalità di interesse sociale;
– del due per mille in favore di partiti politici.


La certificazione può essere consegnata, alternativamente, in formato cartaceo o elettronico. In quest’ultima ipotesi, tuttavia, il sostituto d’imposta ha il dovere di accertarsi che ciascun percipiente sia in condizione di poter entrare nella disponibilità della certificazione e di poterla materializzare. In altri termini, la certificazione in formato elettronico potrà essere utilizzata esclusivamente nei confronti dei percipienti per i quali sia possibile verificare il possesso degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica, a mezzo mail o direttamente su PC attraverso una rete intranet (PC, software e stampante). Diversamente la consegna deve essere fatta esclusivamente in forma cartacea (ad esempio, quando la certificazione è rilasciata agli eredi del soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro).
Una diversa previsione interessa gli enti previdenziali per i quali è espressamente previsto che la Certificazione Unica è resa disponibile ai percipienti in modalità telematica, con la possibilità per quest’ultimi di chiederne la trasmissione in formato cartaceo.





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