Le indicazioni operative per il calcolo della contribuzione correlata, nel caso di accesso alla prestazione di esodo ex art. 4 della L. n. 92/2012, da parte di lavoratori con orario di lavoro part time.
Come noto, nei casi di eccedenza di personale ed al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori più prossimi al trattamento di pensione, datori di lavoro ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale possono accordarsi affinché il datore di lavoro si impegni a corrispondere, fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento:
– ai lavoratori cessati, per il tramite dell’Inps, una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti;
– all’Inps, la contribuzione previdenziale.
Nello specifico, la retribuzione sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati è quella imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. Nella determinazione della retribuzione imponibile sono considerate tutte le settimane, con esclusione di quelle interamente non retribuite. Tuttavia, con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro presentino domanda a decorrere dal 1° maggio 2015, il periodo di osservazione è esteso agli ultimi 4 anni. Orbene, l’Istituto ha elaborato un apposito algoritmo di calcolo nel caso di lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa in regime di part time, anche per un breve periodo, nell’arco temporale di riferimento. Tale algoritmo determina il valore delle settimane utili da assegnare mensilmente all’intero periodo oggetto di contribuzione correlata. Pertanto, operando in ogni caso l’algoritmo, i datori di lavoro non devono valorizzare nei flussi mensili Uniemens le settimane utili, né le coperture settimanali riferite ai lavoratori in prestazione di esodo. Devono, invece, essere obbligatoriamente indicati i seguenti valori all’interno degli elementi sotto riportati:
– <Qualifica1> = “T” o “V”, a seconda del momento di presentazione della domanda di esodo se antecedente o successivo al 1° maggio 2015;
– <Qualifica2> = medesimo valore inserito nel flusso relativo all’ultimo mese di attività lavorativa precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Infine, per l’ipotesi di lavoratori esodati la cui decorrenza del trattamento pensionistico cada all’interno del mese (ad esempio, lavoratori ferrovieri e postali), è istituita in <tipocessazione> dell’elemento <cessazione> una nuova causale, individuata dal codice “5”, avente come significato “Cessazione della fruizione della prestazione di esodo art. 4, commi da 1 a 7 ter, L. n. 92/2012, per i soggetti con decorrenza inframese del trattamento pensionistico”. In tale campo, il datore di lavoro indica la data di cessazione della prestazione di esodo.
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