Fatture e liquidazione periodica IVA: le regole per l’invio delle comunicazioni




Pubblicate sul sito delle Entrate le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (Agenzia delle Entrate – Provvedimento 24 marzo 2017).

I dati da trasmettere all’Agenzia delle entrate per quanto riguarda le fatture emesse, le fatture ricevute e registrate, le bollette doganali e le relative note di variazione sono i seguenti: dati identificativi del cedente/prestatore, dati identificativi del cessionario/committente, data del documento, data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione), numero del documento, base imponibile, aliquota IVA applicata e imposta (ovvero tipologia dell’operazione, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento).
I dati da inviare, le modalità nonché i termini per la trasmissione sono identici, sia nel caso in cui i contribuenti esercitino l’opzione per l’invio telematico dei dati delle fatture sia nel caso di invio della “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”.
Pertanto, l’invio telematico dei dati delle fatture può essere effettuato entro il 16 settembre 2017, per il primo semestre dell’anno in corso, ed entro il mese di febbraio 2018 per il secondo semestre.
La trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA mediante il Modello approvato è effettuata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
I dati del Modello, una volta acquisiti, saranno resi disponibili al contribuente, nel proprio Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I soggetti incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia del Modello trasmesso e della ricevuta, che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Le nuove regole di compilazione sono adottate a decorrere dal 10 luglio 2017.





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