Il limite di risorse destinabili al finanziamento dei programmi formativi va decurtato anche delle prestazioni di assegno ordinario a carico del Fondo.
Di recente, l’Inps ha fornito istruzioni amministrative ed operative in ordine alle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. In particolare, sono state descritte le modalità di accesso al finanziamento di programmi formativi finalizzati alla riconversione o riqualificazione professionale del personale dipendente dalle aziende del settore.
Di qui, sono pervenute richieste di chiarimento pervenute in merito alla previsione per cui, nei casi di richieste di finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento, al netto delle prestazioni già deliberate.
Al riguardo, ai fini del computo del predetto tetto aziendale, l’Inps precisa che vanno considerate anche le prestazioni di assegno ordinario. Inoltre, viene chiarito che nei casi in cui l’ammontare dell’intervento richiesto risulti eccedente i limiti predetti, si procederà con un accoglimento parziale.
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