In materia di alternanza scuola lavoro, nel tentativo di facilitare la progettazione, l’organizzazione e la gestione dei percorsi attivati dalle istituzioni scolastiche, il Ministero dell’istruzione fornisce alcuni chiarimenti interpretativi.
I percorsi di alternanza scuola lavoro, entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della legge 107/2015, godono di specifiche risorse assegnate alle istituzioni scolastiche e non devono comportare costi per le famiglie degli studenti coinvolti.
Qualora la struttura ospitante, in conformità con il trattamento dei propri dipendenti, provveda alla dotazione di buoni pasto agli studenti ospitati per esperienze di alternanza scuola lavoro, in sede di definizione della Convenzione con l’istituzione scolastica la struttura ospitante può indicare la disponibilità ad elargire gratuitamente il buono agli studenti durante il periodo di permanenza preso le proprie strutture o la scuola definire la possibilità, invece, di rimborso alla struttura dei buoni pasto. L’obbligo di dotare gli studenti in alternanza scuola lavoro di dispositivi di protezione individuale ricade sulla struttura ospitante. Resta salva la possibilità di concordare nella Convenzione il soggetto a carico del quale rimane l’onere economico della relativa spesa;
– la programmazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro sono di competenza degli organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle esigenze delle famiglie, alle quali poi il Dirigente scolastico dà attuazione. Ove i “pacchetti” offerti da soggetti esterni facilitino l’organizzazione e la gestione dei percorsi di alternanza in una dimensione di co-progettazione dei percorsi insieme alle strutture ospitanti, alimentando le opportunità di dialogo e condivisione come elementi qualificanti per la creazione di accordi locali, gli stessi si possono configurare come collaborazioni progettuali e come tali finanziabili con le risorse dedicate all’alternanza. Opportuno invece evitare il ricorso a “pacchetti tutto incluso” che prevedono attività non strutturate in un progetto stabile e/o non coerenti con i percorsi di studi;
– l’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi di alternanza scuola lavoro previste dal comma 39 dell’articolo 1 della legge 107/2015, la quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A. che effettua prestazioni aggiuntive rispetto all’orario d’obbligo, da erogare secondo i criteri definiti nella contrattazione di istituto;
– rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro i percorsi definiti e programmati all’interno del PTOF che prevedono la stipula di una convenzione con il soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor interno e di tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente;
– gli allievi che frequentano percorsi di alternanza scuola lavoro mantengono lo status di studenti. L’alternanza è una opportunità formativa e gli studenti non devono sostituire posizioni professionali. L’accoglimento degli studenti minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore”. In ogni caso gli studenti in alternanza scuola lavoro, costantemente guidati nelle varie esperienze da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (tutor interno, tutor formativo esterno), non possono essere impegnati nelle fasce notturne.