L’imposta sulla pubblicità trova applicazione non solo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico ma anche nei luoghi privati aperti al pubblico a determinate condizioni, tra cui nei centri commerciali all’ingrosso (Corte di cassazione – ordinanza 17 marzo 2017, n. 6915).
Di regola, l’imposta sulla pubblicità è dovuta in caso di messaggi pubblicitari in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il luogo aperto al pubblico deve essere però considerato nella sua accessibilità, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l’ingresso. Ciò in quanto il presupposto impositivo deve essere individuato nell’astratta possibilità del messaggio di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel determinato luogo.
Pertanto, anche per le targhe pubblicitarie esposte in corrispondenza di un esercizio commerciale posto all’interno di un centro commerciale all’ingrosso è dovuta l’imposta sulla pubblicità, in quanto il centro commerciale all’ingrosso non può essere considerato luogo non aperto al pubblico perché l’accesso è limitato alle sole persone titolari di partita Iva. Ciò che rileva ai fini del tributo è comunque l’accessibilità al luogo, anche a determinate condizioni.
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