Incongruenza tra redditi dichiarati e tenore di vita, scatta il redditometro



Con la recente sentenza n. 8043 del 27 marzo 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che al fine di vincere la presunzione di evasione in caso di incongruenza tra i redditi dichiarati e il tenore di vita della famiglia (redditometro), occorre dimostrare, con idoneo supporto probatorio, oltre alla disponibilità di somme derivanti dallo smobilizzo di investimenti, anche l’entità delle stesse e la durata del loro possesso, onde consentire la verifica del loro effettivo utilizzo al mantenimento del tenore di vita.

FATTO


L’Agenzia delle Entrate ha emesso accertamento nei confronti del contribuente fondato sull’applicazione del redditometro, in base al quale è stata rilevata una macroscopica incongruenza tra i redditi dichiarati e il tenore di vita della famiglia.
I giudici tributari hanno accolto il ricorso del contribuente sul rilievo che le allegazioni del contribuente fossero idonee a giustificare il tenore di vita, giustificato dall’utilizzo di somme rilevanti provenienti dallo smobilizzo di investimenti.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in Cassazione deducendo insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio quale la insussistenza di idoneo supporto probatorio fornito dal contribuente per superare la presunzione legale di insufficienza dei redditi dichiarati dal contribuente al mantenimento dei beni posseduti e dal tenore di vita della famiglia, poiché non è stato dimostrato l’effettivo utilizzo delle somme rivenienti dai disinvestimenti, né la disponibilità di risorse sufficienti a mantenere i beni indicati dall’ufficio.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE


I giudici della Suprema Corte hanno affermato il principio secondo il quale in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alle spese ed ai beni posseduti (redditometro), la prova documentale contraria ammessa per il contribuente, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Non è sufficiente, pertanto, la dimostrazione dell’esistenza di redditi derivanti dallo smobilizzo di investimenti, ma occorre anche una verifica fattuale, compiuta dal giudice tributario sulla base degli elementi sintomatici, che i redditi oggetto del disinvestimento siano stati effettivamente utilizzati in funzione del mantenimento dei beni posseduti e del tenore di vita della famiglia.
Al fine di vincere la presunzione legale dell’accertamento basato sul redditometro, dunque, spetta al contribuente, con idoneo supporto probatorio, l’onere di dimostrare l’effettivo utilizzo delle somme rivenienti da disinvestimenti, da cui derivi la disponibilità di risorse sufficienti a mantenere i beni indicati dall’ufficio e a giustificare il tenore di vita della famiglia.





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