INL: profili previdenziali e assicurativi dell’attività di vigilanza




Dal 1° gennaio 2017, anche al personale ispettivo degli Istituti previdenziali è conferita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Con riferimento ai poteri e prerogative che tale qualifica comporta, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha già avviato uno specifico percorso formativo.


L’attività di polizia giudiziaria nell’ambito di accertamenti di carattere lavoristico e previdenziale/assicurativo, in considerazione della ormai quasi totale depenalizzazione dei relativi illeciti (con l’eccezione della materia della salute e sicurezza sul lavoro), appare assolutamente residuale.
L’attività del personale ispettivo ha, infatti, ordinariamente, come obiettivo l’accertamento di specifiche fattispecie di non corretta applicazione della disciplina lavoristica, ovvero previdenziale o assicurativa, senza che sia prevista a priori – salvo ipotesi specificatamente indicate dall’Ufficio – una verifica di carattere generale.
Così come avviene per gli accertamenti di carattere lavoristico, anche gli accertamenti ispettivi nella materia previdenziale e assicurativa sono orientati alla verifica sul rispetto dei relativi obblighi nei confronti degli Istituti, ferma restando la contestazione, notificazione e gestione di quegli illeciti amministrativi, che il personale ispettivo INPS e INAIL era già tenuto a trattare prima dell’entrata in vigore del D.L. 28 dicembre 2016. In tal senso – precisa l’ispettorato Nazionale del lavoro – il personale ispettivo degli Istituti avrà cura di evidenziare tale ambito di accertamento all’interno del verbale conclusivo, sostituendo la parte di testo “il presente verbale, che si riferisce al periodo dal … al …:” con il seguente testo: “il presente verbale, che si riferisce al periodo dal … al …, e attiene esclusivamente alla materia previdenziale/assicurativa di competenza dell’Istituto”, nell’apposito riquadro in premessa agli esiti.
Qualora, pertanto, in fase di primo accesso o nel prosieguo dell’accertamento emergano ipotesi di violazione di disposizioni normative in materia lavoristica che comportino la contestazione di ulteriori illeciti amministrativi, il personale ispettivo degli Istituti, fino a quando non saranno definiti i percorsi formativi sui diversi aspetti della vigilanza in materia di lavoro, avrà cura di interessare l’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine dar vita ad un unico accertamento, comprensivo sia della materia previdenziale/assicurativa che lavoristica. Parimenti, sempre fino alla definizione dei relativi percorsi formativi da parte degli Istituti sulla materia previdenziale e assicurativa, il dirigente territoriale dell’Ispettorato, unitamente al dirigente territoriale/referente regionale dell’Istituto, in presenza di violazioni previdenziali/assicurative nel corso di una vigilanza avente ad oggetto esclusivamente la materia lavoristica, valuteranno l’opportunità di ampliare l’ambito dell’accertamento ed unificarne gli esiti.





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