Integrazione salariale per le Regioni colpite dal sisma




Con riferimento al sisma del 24 agosto 2016, con la Convenzione stipulata, lo scorso 23 gennaio, tra Ministero del lavoro, Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, è prevista la concessione di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale per i lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, che non possono lavorare a causa di tale evento.


Il trattamento massimo di integrazione salariale, in particolare, è previsto:
1) in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, dipendenti da aziende o da soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni colpiti dal sisma, nei confronti dei quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
2) in favore dei lavoratori impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all’evento sismico.
L’indennità in questione è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell’attività nei limiti previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola; la stessa indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al punto 2) per le giornate di mancata prestazione dell’attività lavorativa, entro l’arco temporale previsto e, comunque, per un numero massimo di 30 giornate di retribuzione.
Le indennità vengono concesse con decreto della Regione, a seguito di istruttoria di competenza regionale; la Regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all’Inps, che provvede all’erogazione dell’indennità. Le domande, quindi, devono essere presentate esclusivamente alla Regione, che provvede ad istruirle secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.


Quanto ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, ai lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici in questione e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni interessati dal sisma, è riconosciuta – nel limite di 134, 8 milioni di euro – una indennità una tantum pari a 5.000 euro, senza il riconoscimento della contribuzione figurativa, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, concessa, anche in questo caso, con decreto della Regione.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Engineer And Apprentice Discussing Job Sheet In Factory
Circolare di Studio

Fondo Nuove Competenze, al via la seconda edizione

Fondo Nuove Competenze, Al Via La Seconda Edizione FNC, le novità Istituito presso l’Anpal dall’articolo 88 del “Decreto Rilancio”, il Fondo Nuove Competenze è un Fondo pubblico finalizzato a sostenere

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad