Lavoratore “frontaliero” svizzero, tassazione redditi




L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione del 28 Marzo 2017, 38/E, ha fornito dei chiarimenti sul regime fiscale del reddito di lavoro dipendente prodotto da soggetti frontalieri che svolgono la prestazione lavorativa in Svizzera

La qualificazione di “frontaliero” svizzero, delineata a livello convenzionale, è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto in parte, nella fascia di 20 Km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente.
In particolare, gli articoli dell’Accordo stipulato tra l’Italia e la Svizzera il 3 ottobre 1974 prevedono genericamente che i frontalieri esercitano un’attività dipendente sul territorio di uno dei detti Cantoni e non richiedono l’ulteriore condizione che l’attività sia prestata in un Cantone “frontista” rispetto al comune di residenza.
Ne consegue che solo qualora il Comune italiano di residenza del lavoratore frontaliero disti più di 20 km dal confine dei tre Cantoni svizzeri, in luogo dell’articolo 1 dell’Accordo del 3 ottobre 1974, in base al quale i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta, troverà applicazione l’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con la Confederazione Svizzera.
In tale ultima ipotesi, l’Italia, quale Stato di residenza, esercita la propria potestà impositiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Svizzera e, ai sensi dell’articolo 75 della legge n. 147 del 2013, così come modificata dall’art. 1, comma 690 della legge n. 190 del 2014, applica la franchigia di € 7.500, prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera.
Riconosce, inoltre, il credito per le imposte pagate all’estero ed, in particolare, ai sensi dell’articolo 165, comma 10, del TUIR il credito sarà riconosciuto riducendo l’imposta estera in misura corrispondente al reddito all’estero che ha concorso alla formazione del reddito complessivo.





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