L’Inail fornisce istruzioni per l’erogazione della prestazione agli eredi dei malati di mesotelioma non professionale deceduti nel corso dell’anno 2016.
Il comma 292 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 ha disposto che gli eredi dei malati di mesotelioma deceduti nel corso del 2015 possono accedere alla prestazione relativa, presentando la domanda entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge.
Ai sensi del citato comma, come modificato dal decreto milleproroghe “le prestazioni assistenziali … a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell’anno 2015 e dell’anno 2016 possono essere erogate agli eredi, su domanda presentata dai medesimi entro il 31 marzo 2017”.
La misura della prestazione economica è fissata, per espressa disposizione normativa, dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 e, quindi, nella misura di euro 5.600,00 ed è ripartita tra gli aventi diritto su istanza degli stessi nei limiti dello stanziamento previsto dal suddetto decreto per gli anni 2015 e 2016.
Per accedere alla prestazione, l’interessato deve presentare alla Sede Inail competente per domicilio, o trasmettere tramite raccomandata a/r, apposita istanza (mod. 190/E).
Le prestazioni in oggetto dovranno essere attribuite unitariamente al nucleo degli eredi dei malati deceduti per mesotelioma non professionale per cui l’istanza dovra essere presentata da uno solo dei soggetti beneficiari, contenente l’indicazione di tutti gli eredi, nonche la relativa delega ed essere corredata dalla scheda di morte Istat. Dovrà, inoltre essere allegato il certificato medico, prodotto in originale, attestante che il soggetto deceduto e stato affetto da mesotelioma e contenere l’indicazione della data della prima diagnosi ai fini della valutazione della compatibilità dei periodi di esposizione familiare o ambientale all’amianto con l’insorgenza della patologia. Il certificato deve essere rilasciato da un Ente ospedaliero pubblico o privato accreditato dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs).