Modifiche alla disciplina della corruzione tra privati




Attuazione nell’ordinamento interno alle disposizioni della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, in vigore dal 14 aprile 2017 (D.Lgs. n. 38/2017).

Secondo le nuove disposizioni, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Nel caso in cui il fatto sia commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma, si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle suddette persone, è punito con le pene ivi previste. Le pene di cui sopra sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
La pena di reclusione da uno a tre anni è ridotta di un terzo per chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata. La stessa pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.
La condanna per il reato per coloro che sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, importa in ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello relativo a coloro che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.
In relazione ai suddetti reati, per chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione per chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive.






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