Considerato che la pensione ordinaria di inabilità costituisce una prestazione di natura previdenziale che ha come punto di riferimento la capacità lavorativa specifica dell’assicurato, ed è correlata alla impossibilità di svolgimento in maniera non usurante della suddetta attività lavorativa o di altra confacente alle specifiche attitudini dei soggetto, la presenza di una residua capacità lavorativa non è ostativa al riconoscimento della prestazione.
La vicenda giudiziaria ha origine dal rigetto, sia in primo grado che in appello, della domanda di un soggetto volta ad ottenere la pensione di inabilità civile; in particolare, per la Corte territoriale residuavano in capo al medesimo capacità lavorative residue ostative al riconoscimento del beneficio. Ricorre così in Cassazione il lavoratore deducendo la relativa violazione di legge.
La Suprema Corte accoglie il ricorso. Secondo l’orientamento giurisprudenziale, infatti, la pensione di inabilità civile non presuppone lo svolgimento di una pregressa attività lavorativa ed ha come punto di riferimento la capacità lavorativa generica dell’assistito. Pertanto, coerentemente alla natura assistenziale del beneficio suddetto, del tutto scollegato dall’effettivo possibile svolgimento di alcuna attività lavorativa, appare evidente l’impossibilità di alcun riferimento alla presenza di una residua capacità lavorativa. Di contro, con riferimento alla pensione ordinaria di inabilità che costituisce una prestazione di natura previdenziale e presuppone lo svolgimento di una pregressa attività lavorativa, è rilevante la valutazione della capacità lavorativa. Questa, peraltro, può anche sussistere ma non essere ostativa al riconoscimento del trattamento, proprio perchè può non consentire lo svolgimento, se non in maniera usurante, della suddetta attività lavorativa o di altra confacente alle specifiche attitudini dei soggetto.
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