Le prime istruzioni applicative in merito alla facoltà di “cumulo” dei periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione, a seguito delle recenti modifiche normative che hanno riguardato l’istituto.
Come noto, di recente, il Legislatore ha apportato modifiche all’istituto del cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione, prevedendo che la citata facoltà possa essere esercitata anche:
– dagli iscritti alle Casse professionali;
– per conseguire la pensione anticipata;
– dai soggetti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni per il cumulo è esercitabile.
In virtù delle predette modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per IVS dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata, forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché Casse professionali, i quali non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione, ancorché in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento in una sola delle gestioni predette. La facoltà può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato sia in possesso di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni ed abbia i requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia:
– per i dipendenti: 65 anni e 7 mesi per le donne, 66 anni e 7 mesi per gli uomini;
– per gli autonomi: 66 anni e 1 mese per le donne, 66 anni e 7 mesi per gli uomini;
Alternativamente, a prescindere dal possesso dei requisiti anagrafici, il soggetto deve aver maturato un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne, che siano dipendenti o lavoratori autonomi. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in cumulo e comunque non prima del 1° febbraio 2017.
A decorrere dal 1° gennaio 2017, la facoltà di cumulo può essere esercitata anche dai superstiti per conseguire la pensione indiretta, anche nel caso in cui, al momento della morte, il dante causa risulti in possesso dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico in una delle gestioni. Altresì, è possibile conseguire il diritto al trattamento di inabilità, tuttavia la decorrenza è attribuita secondo i criteri vigenti nella gestione nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.
Le domande di pensione in cumulo presentate entro il 31 dicembre 2016, e non ancora definite, dai soggetti non in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti a tale data, devono essere esaminate alla luce delle disposizioni vigenti al 1° gennaio 2017. Le domande presentate da soggetti che risultino in possesso di periodi assicurativi presso le Casse professionali, vanno tenute in apposita evidenza in attesa delle relative istruzioni.
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