Si forniscono precisazioni sulla fruizione dell’”Incentivo Occupazione SUD”.
Anche per tale misura vale il concetto della non obbligatorietà, da parte del datore di lavoro, all’instaurazione del rapporto di lavoro per ammettere il godimento del beneficio; detta previzione riferita ai termini “senza esservi tenuti” deve essere chiarita rispetto a tutte le ipotesi in cui in capo all’azienda esista l’obbligo di assunzione.
L’incentivo in questione può trovare applicazione anche per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2017.
L’incentivo Occupazione Sud è, inoltre, escluso per le assunzioni con contratto di lavoro intermittente.
L’eventuale calcolo dell’incremento occupazionale (oltre de minimis), è calcolato in Unità di Lavoro Annuo, secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. In particolare, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno. Dunque, si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro.
Quanto ai rapporti di apprendistato, la misura in questione si applica sulla quota ridotta prevista per la particolare tipologia contrattuale.
Relativamente alla determinazione del calcolo della decontribuzione di cui beneficerà il datore, occorre fornire all’INPS l’importo della retribuzione media prevista o effettiva e l’aliquota contributiva datoriale.
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