Con il Provvedimento n. 57215 del 24 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti soggettivi di affidabilità, e le relative istruzioni, ai fini dell’estrazione dei beni dal deposito IVA senza necessità di prestare apposita garanzia preventiva.
Ai fini dell’estrazione dei beni introdotti nei depositi IVA senza pagamento dell’imposta per le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari è possibile, in luogo della prestazione di garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato, fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, presentare apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso di specifici requisiti soggettivi di affidabilità.
Tale dichiarazione deve essere resa su apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
REQUISITI SOGGETTIVI DI AFFIDABILITÀ
I requisiti soggettivi di affidabilità del contribuente sono costituiti da:
a) presentazione della dichiarazione ai fini IVA, se obbligato, nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione (ovvero, in caso di nuova costituzione con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione);
b) esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’IVA dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione (ovvero, in caso di nuova costituzione con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione);
c) assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione (ovvero, in caso di nuova costituzione con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, intercorsi successivamente alla data di costituzione);
d) assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale, per reati tributari o bancarotta fraudolenta.
Con riferimento all’esecuzione dei versamenti, ai fini dell’estrazione la posizione si considera regolare anche nell’ipotesi di effettuazione del versamento (anche in forma rateale) delle somme dovute a seguito della ricezione della comunicazione di irregolarità conseguente al controllo della dichiarazione, ovvero nelle ipotesi di tempestivo pagamento, anche in forma rateale, a seguito di notifica di cartella di pagamento delle medesime somme iscritte a ruolo.
MODELLO DI DICHIARAZIONE
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità, da utilizzare per le operazioni di estrazioni effettuate a partire dal 1° aprile 2017. È composto da:
– Frontespizio, contenente l’informativa sul trattamento dei dati personali;
– una sezione contenente i dati identificativi del contribuente;
– una sezione contenente i dati identificativi del soggetto dichiarante;
– una sezione riportante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità;
– una sezione in cui vanno riportate la data e la firma del dichiarante.
Il modello, debitamente compilato e firmato, deve essere consegnato dal soggetto che procede all’estrazione dei beni al gestore del deposito IVA all’atto della prima estrazione ed è valida per l’intero anno solare.
Il gestore del deposito IVA rilascia al soggetto estrattore apposita ricevuta di ricezione e, entro 30 giorni dalla consegna, trasmette copia del modello, tramite posta elettronica certificata (PEC), alla Direzione Regionale, o alla Direzione Provinciale di Trento o Bolzano, dell’Agenzia delle entrate, territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale.
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