24 MAR In materia di redditometro, il contribuente, ove deduca che l’incremento patrimoniale sia frutto di liberalità, è tenuto a fornirne la prova con documentazione idonea a dimostrare l’entità e la permanenza nel tempo del possesso del relativo reddito (Corte di Cassazione – Sentenza 22 marzo 2017, n. 7256).
La Suprema Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTR che ha annullato l’avviso di accertamento con il quale era stato determinato in via sintetica il maggior reddito inerente l’acquisto da parte del contribuente di una autovettura e di un immobile.
La CTR, rilevato che il contribuente avesse fornito un valido inizio di prova documentale che i genitori avessero concorso in maniera sostanziale alle sue necessità di vita, ha ritenuto che il contribuente avesse assolto all’onere su di lui ricadente sia per la documentazione prodotta che per la circostanza che è altamente probabile che sia intervenuta una donazione di fatto da parte dei genitori e che pare eccessivo pretendere una prova documentale di tali singole donazioni, ritenendo gli elementi addotti dal contribuente idonei a vincere la presunzione derivante dal redditometro.
Secondo la Corte di Cassazione, la sentenza impugnata si pone in palese contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, la prova delle liberalità medesime deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, ai quali la motivazione della sentenza deve fare preciso riferimento”. Si è, inoltre, osservato che “l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta; tuttavia, l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione; la norma richiede dunque qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), ossia una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere)”. Da ultimo, è stato ribadito che “il contribuente, ove deduca che l’incremento patrimoniale sia frutto di liberalità (nella specie, ad opera della madre), è tenuto a fornirne la prova con documentazione idonea a dimostrare l’entità e la permanenza nel tempo del possesso del relativo reddito”.
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