Rimborsi IVA senza visto e garanzie fino a 30mila euro



Via libera alle richieste di rimborso e utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale senza visto e garanzie per importi fino a 30mila euro, utilizzando il modello IVA TR aggiornato (Agenzia delle Entrate – Comunicato 28 marzo 2017).

La soglia del credito per le richieste di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA senza essere sottoposti a particolari adempimenti è stata elevata da 15mila a 30mila euro a decorrere dallo scorso 3 dicembre 2017.


Tuttavia, la procedura per le richieste di rimborso/utilizzo in compensazione del credito infrannuale è stata adeguata soltanto lo scorso 28 marzo 2017, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 59279.
Ciò significa che ora è possibile, fino alla nuova soglia di 30mila euro, effettuare la richiesta di rimborso/utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale semplicemente presentando il Modello IVA TR, senza dover prestare garanzie o apporre il visto di conformità.
La stessa soglia è applicabile, altresì, per la richiesta di rimborso/utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, presentando soltanto la dichiarazione.


L’obbligo di garanzia scompare anche per i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro. In tal caso, sarà sufficiente il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che riporti le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi. Tuttavia, in caso di presentazione della garanzia, non sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità ne la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.


La garanzia resta obbligatoria, nel caso di rimborsi superiori ai 30.000 euro, invece, per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle start up innovative, per quelli che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività. Inoltre, la garanzia resta per i contribuenti considerati più “a rischio”, cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.





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