Rimborso IRAP per l’attività di revisore




Il commercialista che sia anche amministratore, revisore e/o sindaco di società non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. VI civ. – Ordinanza 22 marzo 2017, n. 7378)

Il fisco impugna per violazione di legge la sentenza della CTR Piemonte che ha riconosciuto ad un dottore commercialista il rimborso dell’IRAP versata per l’attività di revisore.
La Suprema Corte, rigetta il ricorso.
L’attività del commercialista non è soggetta a IRAP se manca l’autonoma organizzazione, che sussiste solo se il professionista adopera beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero ricorre in modo non occasionale al lavoro di terzi; il che accade perché la capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella personale del professionista sconta l’imposizione per il “surplus” di quanto ottenuto mercè una struttura organizzativa che sia servente rispetto all’opera intellettuale svolta con le proprie conoscenze e gli strumenti minimi indispensabili.
Il commercialista, dunque, che sia anche amministratore, revisore e/o sindaco di società non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività perché è soggetto a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell’opera individuale; il che si verifica in quanto per la soggezione a IRAP non è sufficiente che il commercialista operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra di per se stesso il requisito dell’autonoma organizzazione.
Già in precedenze sentenze è stato chiarito, con riferimento a fattispecie nella quale si discuteva di redditi realizzati dal libero professionista nell’esercizio di attività di sindaco, amministratore di società, consulente tecnico, che non fosse soggetto a imposizione quel segmento di ricavo netto consequenziale a quell’attività specifica purché risultasse possibile, in concreto, lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e verificare l’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati.
Tale accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, solo se congruamente motivato. Il che non risulta, nella specie, avendo il giudice d’appello appurato “che l’attività di dottore commercialista è svolta nell’ambito di studio associato, con imputazione pro-quota al commercialista dei redditi di lavoro autonomo riveniente da tale attività, regolarmente assoggettati ad IRAP” e “che l’attività di revisore non è riconducibile alla attività dello studio associato”.






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