RITA, al via la sperimentazione dal 1° maggio



Le indicazioni operative in ordine alla nuova misura sperimentale “RITA”, introdotta dalla recente Legge di bilancio 2017.

Il nuovo istituto, che troverà applicazione in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, riguarda i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita. La finalità è quella di offrire un sostegno finanziario agli iscritti, del settore privato o pubblico, che sono vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti per ottenere l’APE (Anticipo finanziario a garanzia pensionistica), ovvero:
– iscrizione all’AGO (o a forme sostitutive o esclusive della medesima) o alla Gestione separata Inps;
– età anagrafica minima di 63 anni;
– maturazione del diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
– anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni;
– diritto a fruire di una pensione obbligatoria, al netto delle rate di ammortamento dell’APE eventualmente richiesta, pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’AGO;
– non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
La sussistenza dei predetti requisiti è attestata dall’Inps con apposita certificazione, che andrà prodotta alle forme pensionistiche complementari. La “rendita integrativa temporanea anticipata” consiste dunque nell’erogazione frazionata del montante accumulato richiesto. Spetta all’iscritto valutare quanta parte del montante accumulato impegnare a titolo di “rendita integrativa temporanea anticipata”, potendo la stessa gravare sull’intera posizione individuale o una sua porzione.


In merito poi alla periodicità del frazionamento, è rimessa alla forma pensionistica la relativa definizione, anche attraverso l’eventuale indicazione di più opzioni alternative che possano rispondere alle diverse esigenze dell’iscritto, fermo restando l’arco temporale massimo di 3 anni e 7 mesi.
Sotto il profilo della documentazione informativa, tenuto conto del carattere sperimentale dell’istituto, si ritiene sufficiente che le forme pensionistiche complementari predispongano:
– un documento ad hoc volto a spiegare le caratteristiche della “rendita integrativa temporanea anticipata”. Quanto ai costi, il documento deve esplicitare chiaramente gli importi che saranno addebitati per l’erogazione di ogni rata, ovvero “una tantum”, da quantificare in stretta correlazione alle spese amministrative effettivamente sostenute;
– un modulo per la richiesta della prestazione.





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