730/2017: istruzioni sulle spese funebri e di intermediazione immobiliare




Forniti chiarimenti sulle spese funebri e per quelle di intermediazione immobiliare detraibili nel modello di dichiarazione 730 (Agenzia Entrate – circolare 04 aprile 2017, n. 7).

Spese funebri


La detrazione ammonta al 19% delle spese funebri sostenute, in dipendenza della morte di persone a prescindere dal vincolo di parentela, nel limite massimo di € 1.550. Sono ricomprese le spese per le onoranze, per il trasporto e la sepoltura ed ai fini della detraibilità rileva il criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate. Di fatto, la detrazione non si riferisce al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
Spese per intermediazione immobiliare


Le spese si riferiscono ai compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità. La detrazione è pari al 19% e spetta al contribuente che sostiene la citata spesa, purché il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile.
La detrazione:
– spetta non solo per l’immobile acquistato ed adibito ad abitazione principale ma anche per l’acquisto di altri diritti reali (ad es. usufrutto);
– spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile e non anche al venditore, anche se questi ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare;
– non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico;
– se l’immobile non può più essere utilizzato come abitazione principale, perché ad esempio non è stato stipulato il contratto definitivo di compravendita, non spetta in relazione alle provvigioni pagate all’intermediario immobiliare, non venendosi a verificare la condizione prevista dalla legge che l’immobile venga adibito ad abitazione principale.


Se a seguito della stipula del preliminare di vendita, viene pagato il compenso di intermediazione, la spesa può essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che tale preliminare risulti regolarmente registrato. Essendo però il beneficio subordinato all’acquisto dell’abitazione principale, se il contribuente non giunge alla stipula del contratto definitivo, dovrà restituire la detrazione fruita assoggettando a tassazione separata l’importo interessato.
In caso di acquisto di più proprietari, la detrazione deve essere ripartita tra i comproprietari in ragione delle percentuali di proprietà anche se la fattura è intestata ad un solo comproprietario.





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