Forniti chiarimenti sulle spese sostenute per l’istruzione e l’attività sportiva dei propri figli detraibili nel modello di dichiarazione 730 (Agenzia Entrate – circolare 04 aprile 2017, n. 7).
Spese di istruzione non universitarie
La detrazione ammonta al 19% della spesa su un importo massimo di € 564 per l’anno 2016 per alunno o studente e spetta per quelle sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, di scuole primarie e scuole secondarie di primo grado e di scuole secondarie di secondo grado. Non spetta invece per l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado e per il servizio di trasporto scolastico.
Oltre alle tasse a titolo di iscrizione e di frequenza e i contributi obbligatori, sono detraibili anche i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione (ad es., mensa e gita scolastica).
Spese di istruzione universitaria
La detrazione è fissata nella misura del 19% da calcolare su un determinato importo che varia in relazione alla tipologia di università: per quella statale, la percentuale va calcolata sull’intera spesa sostenuta, per quella non statale sull’importo non superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
La detrazione è ammessa per le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, corsi universitari di specializzazione, corsi di perfezionamento, master universitari, corsi di dottorato di ricerca, istituti tecnici superiori (ITS) equiparati alle spese universitarie, corsi presso conservatori di musica e istituti musicali pareggiati, e spetta in relazione:
– alle tasse di immatricolazione ed iscrizione;
– alle soprattasse per esami di profitto e laurea;
– alla partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea;
– alla frequenza dei tirocini formativi attivi (TFA).
La detrazione spetta per le spese sostenute nel 2016, anche se riferite a più anni; non spetta invece per i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero e per le spese relative all’acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola.
Spese per attività sportive praticate dai ragazzi
La detrazione spetta nella misura del 19% dell’ammontare massimo di spesa pari a € 210 ed è ammessa per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni presso associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
Il suddetto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
La detrazione non spetta per le spese sostenute per l’attività sportiva praticata presso:
– associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica” (quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva);
– società di capitali (sport professionistico);
– associazioni non sportive (ad es., associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
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