Abitazione principale: canoni di locazione detraibili dall’IRPEF



Mentre ai proprietari dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è riconosciuta la detrazione degli interessi passivi ed degli oneri accessori pagati sul mutuo contratto per l’acquisto, nel caso in cui l’abitazione principale sia in affitto è possibile beneficiare di una detrazione forfetaria per i canoni di locazione pagati. Nella circolare n. 7/E del 2017, l’Agenzia delle Entrate illustra, tra l’altro, le modalità e le condizioni per fruire di quest’ultima agevolazione fiscale.

In linea generale la detrazione è riconosciuta ai titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale, in misura forfetaria, graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo e diversificata in base alla tipologia di contratto.
Ai fini della detrazione per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Inoltre, la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda, già diminuita delle detrazioni per familiari a carico e di lavoro, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nelle predetta imposta.


Come accennato la detrazione è riconosciuta in misura differente a seconda della tipologia contrattuale e del reddito complessivo del conduttore. In particolare:


a) in caso di contratto di locazione “a canone libero”:
– se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71, la detrazione è pari a Euro 300;
– se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a euro 15.493,71 ma non a euro 30.987,41, la detrazione è pari a Euro 150.


b) in caso di contratto a “canone convenzionale”:
– se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71, la detrazione è pari a Euro 495,80;
– se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41, la detrazione è pari a Euro 247,90.


c) in caso di contratto “stipulato da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni” la detrazione è pari a Euro 991,60 e spetta soltanto se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71, per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Il rispetto dei predetti requisiti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. In particolare, il requisito dell’età deve ritenersi soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione limitatamente alla propria quota.


d) in caso di “inquilini di alloggi sociali”:
– se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71, la detrazione è pari a Euro 900,00;
– se il reddito complessivo supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41, la detrazione è pari a Euro 450,00.


e) in caso di contratto “stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro”:
– se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71, la detrazione è pari a Euro 991,60;
– se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41, la detrazione è pari a Euro 495,80.
La detrazione è riconosciuta esclusivamente a lavoratori titolari di un contratto di lavoro dipendente che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, che sia distante da quello di provenienza almeno 100 chilometri e comunque in una diversa regione.
Se nel corso del periodo di spettanza della detrazione il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, la detrazione non spetta a partire dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
La residenza deve essere stata trasferita nei 3 anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e, la detrazione spetta per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza. In caso di intestazione del contratto di locazione a più soggetti, la detrazione deve essere divisa tra gli intestatari del contratto in possesso dei requisiti richiesti, nella misura a ciascuno spettante in relazione al proprio reddito.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Engineer And Apprentice Discussing Job Sheet In Factory
Circolare di Studio

Fondo Nuove Competenze, al via la seconda edizione

Fondo Nuove Competenze, Al Via La Seconda Edizione FNC, le novità Istituito presso l’Anpal dall’articolo 88 del “Decreto Rilancio”, il Fondo Nuove Competenze è un Fondo pubblico finalizzato a sostenere

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad