Accesso al modello 730/2017 precompilato Quest’anno sarà possibile accedere ai dati del modello 730 predisposto dall’Amministrazione a partire da martedì 18 aprile 2017 (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 07 aprile 2017, n. 69483).
Soggetti destinatari della dichiarazione 730 precompilata
A partire dall’anno di imposta 2015, sono destinatari della dichiarazione 730 precompilata i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati o di pensione.
Accesso diretto da parte del contribuente
Il contribuente accede direttamente al 730 attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata.
Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria dichiarazione 730 precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica valido, che provvede a tenere aggiornato, nell’apposita sezione della propria area autenticata.
Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato
Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato accede al 730 con riferimento ai contribuenti per i quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica.
Il sostituto d’imposta accede ai documenti solo se dalla Certificazione Unica, relativa all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata.
Presentazione diretta della dichiarazione
Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 2 maggio.
L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:
– la data di presentazione della dichiarazione;
– il riepilogo dei principali dati contabili.
L’Agenzia delle entrate rende disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.
Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente mediante un avviso nell’area autenticata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica al suo indirizzo e-mail.
Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente.
In questi due casi il contribuente può, alternativamente presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili nell’area autenticata con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto oppure rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.
Per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. Se dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento anche richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.