Con la Risoluzione n. 50/E del 20 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il versamento dell’acconto 2017 relativo all’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine deve essere eseguito in due rate: il 45% entro il 30 aprile 2017, mentre il restante 55% entro il 31 ottobre 2017. L’acconto dovuto è commisurato al 95% dell’imposta dovuta sulle operazioni effettuate nel 2016.
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
Gli enti che effettuano le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, a seguito di specifica opzione, possono corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva. L’opzione deve essere esercitata per iscritto nell’atto di finanziamento.
A decorrere da quest’anno la disciplina relativa alla dichiarazione delle operazioni effettuate ed al calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta è stata modificata, prevedendo in luogo delle due dichiarazioni da presentare in forma cartacea in base alle quali l’Agenzia delle Entrate provvedeva a liquidare l’imposta dovuta sulla base delle operazioni effettuate nel semestre precedente, la presentazione di un’unica dichiarazione da trasmettere, in via telematica, con la quale gli enti provvedono all’autoliquidazione dell’imposta sostitutiva da versare.
In particolare, in base alle nuove disposizioni gli enti che effettuano le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine presentano, in via telematica, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate nel corso dell’esercizio stesso, utilizzando apposito modello. Gli stessi enti liquidano l’imposta dovuta ed effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il versamento a saldo dell’imposta liquidata. Inoltre, provvedono a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell’imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nell’esercizio precedente.
Tuttavia, l’obbligo della dichiarazione telematica sorge in relazione alle operazioni effettuate nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e, dunque, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, la dichiarazione telematica per le operazioni effettuate nel 2017, verrà presentata entro il 30 aprile 2018.
Ciò ha determinato dubbi per quanto riguarda il versamento dell’acconto relativo al 2017.
CHIARIMENTI DELL’AGENZIA
L’Agenzia delle Entrate ha però chiarito che, nel caso di esercizio coincidente con l’anno solare, gli enti tenuti devono comunque provvedere per l’anno in corso a versare, a titolo di acconto, una somma pari al 95 per cento dell’imposta sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni effettuate nel 2016. Ai fini del calcolo dell’acconto, pertanto, rileva l’imposta sostitutiva dovuta per l’annualità precedente relativa ai finanziamenti effettuati sia nel primo che nel secondo semestre del 2016.
Entro il 30 aprile 2017, deve essere versata la prima rata dell’acconto, calcolata nella misura del 45 per cento dell’acconto complessivamente dovuto.
Entro il 31 ottobre 2017, poi, deve essere versata la seconda rata di acconto dell’imposta sostitutiva, nella misura del 55 per cento dell’acconto complessivo.
Il versamento degli acconti può essere effettuato mediante il modello F24, come disposto dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 20 aprile 2017, utilizzando il codice tributo 1545, istituito con la Risoluzione n. 49/E/2017.
Fino al 31 dicembre 2017 gli stessi pagamenti possono essere effettuati con il modello F23 ed i relativi codici tributo ordinariamente previsti.
L’eventuale credito risultante dalle dichiarazione semestrali precedenti potrà essere scomputato dai versamenti in acconto che i predetti contribuenti devono effettuare nel corso del 2017.
FASE TRANSITORIA
Per le operazioni effettuate nel semestre in corso al 31 dicembre 2016 deve essere presentata la dichiarazione semestrale, in forma cartacea, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, secondo le previgenti modalità, assolvendo ai relativi obblighi di versamento dell’imposta a saldo.
Nelle more dell’approvazione della nuova dichiarazione telematica, la dichiarazione cartacea deve essere utilizzata anche per gli adempimenti dichiarativi da porre in essere entro il 31 dicembre 2017, ancorché relativi ad operazioni poste in essere nell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (ad esempio, esercizio di durata inferiore all’anno solare per cessazione dell’attività). Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione è situata la sede legale dell’ente.
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