Il presupposto per l’applicazione dell’IRAP ricorre quando il contribuente si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (Corte di Cassazione – Ordinanza 15 marzo 2017, n. 6785).
La Suprema Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR che aveva accolto l’impugnazione del contribuente, medico convenzionato con il SSN, avverso il silenzio rigetto sull’istanza di rimborso dell’IRAP versato.
Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, nella specie, il sanitario si avvaleva di una collaboratrice part time, con mansioni meramente esecutive, e di beni strumentali essenziali all’espletamento dell’attività.
Per la ricorrente, invece, l’impiego di un collaboratore nell’esercizio dell’attività professionale, seppure part time, sarebbe sicuro indice della sussistenza di un’autonoma organizzazione.
Secondo la Cassazione, in tema di IRAP:
– il presupposto dell’”autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive;
– l’avvalersi in modo non occasionale, da parte di un medico di base, della collaborazione di terzi (nella specie di un solo dipendente “part time”), non costituisce, di per sé, fattore decisivo per determinare il riconoscimento della “autonoma organizzazione”, dovendo il giudice del merito accertare in concreto se tale prestazione lavorativa rappresenti quel valore aggiunto idoneo ad accrescere la capacità produttiva del professionista.
Pertanto, come ha correttamente affermato la CTR, l’utilizzo di una collaborazione part time non è elemento imprescindibile ai fini del riconoscimento dell’autonoma organizzazione, in quanto non aumenta l’indice di capacità produttiva del professionista, anche in considerazione della peculiarità dell’attività del medico di base, tenuto, nell’interesse della sanità pubblica, ad un servizio continuo ed efficiente.
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