Dopo la rottamazione delle cartelle arriva anche la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio (Art. 11, D.L. n. 50/2017).
La definizione agevolata riguarda le solo controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 ed esclude dal pagamento le sanzioni e gli interessi di mora; sono invece definibili tutti gli importi dell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Le domande devono essere presentate entro il 30 settembre 2017 per ciascuna controversia, senza pagamento dell’imposta di bollo.
Il pagamento può essere unico o dilazionato, con un massimo di tre rate e a condizione che l’importo dovuto non superi i 2.000 euro. Il pagamento unico o della prima rata (il 40% del totale) deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017, mentre il pagamento delle successive rate risulta cosi strutturato:
– per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30 novembre;
– per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30 giugno.
La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Nel caso in cui il contribuente abbia fatto domanda per la rottamazione delle cartelle, può avvalersi della definizione delle controversie solo unitamente a quella delle cartelle.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la rottamazione delle cartelle. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017; Se entro tale data il contribuente deposita copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
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