Ape, durc, premi produttività: in GU il decreto fiscale




In seguito alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto fiscale, si illustrano le principali misure in materia di lavoro e previdenza.


Tra le novità in materia di APE, il decreto prevede che le attività lavorative indicate nell’allegato C ed E della legge di stabilità 2017 si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza del pensionamento, dette attività non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che tali attività siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.
Quanto al Durc, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, lo stesso è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione agevolata, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità previsti dalla legge. Nell’ipotesi di mancato o di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, tutti i Durc rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. L’agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate; gli stessi Enti rendono poi disponibile in apposita sezione del servizio “Dure On Line” l’elenco dei DURC annullati.
I soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e i soggetti i cui dati siano stati registrati dal servizio “Dure On Line” in sede di consultazione del Durc già prodotto utilizzano le informazioni rese disponibili nell’ambito dei procedimenti per i quali il medesimo Durc è richiesto.
Infine, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, è ridotta di 20 punti percentuali l’aliquota contributiva a carico del datore per il regime relativo all’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro; su tale quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. La suddetta previsione si riferisce ai premi e alle somme erogate in esecuzione dei contratti territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017; per i contratti stipulati prima di tale data si applicano le disposizioni già vigenti alla stessa data del 24 aprile.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Engineer And Apprentice Discussing Job Sheet In Factory
Circolare di Studio

Fondo Nuove Competenze, al via la seconda edizione

Fondo Nuove Competenze, Al Via La Seconda Edizione FNC, le novità Istituito presso l’Anpal dall’articolo 88 del “Decreto Rilancio”, il Fondo Nuove Competenze è un Fondo pubblico finalizzato a sostenere

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad