Approvato, in esame definitivo, dal Consiglio dei ministri un decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
L’intervento legistativo del Governo mira a perfezionarne l’impianto normativo confermandone i pilastri fondamentali, in modo da perseguire efficacemente l’obiettivo dello sviluppo del settore, tenendo conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento, delle osservazioni formulate dall’ANAC e delle considerazioni del Consiglio di Stato. Le modifiche intervenute seguono tre linee di indirizzo:
– coordinamento ai fini di una più agevole lettura e interpretazione del testo;
– integrazioni che migliorano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti, sulla base anche di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva e dalle associazioni o dagli operatori di settore;
– limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle criticità evidenziate nella prima fase attuativa del Codice.
In particolare, tra le novità introdotte si segnalano:
– si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;
– si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara;
– si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato;
– si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
– è confermata la soglia limite del 30% sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto;
– in caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni;
-si prevede la specifica individuazione del costo della manodopera ai fini della determinazione della base d’asta;
– è stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.