28 apr 2017 Siglato tra la CNA di Firenze, la Confartigianato e la CGIL di Firenze, la CISL di Firenze, la UIL di Firenze, l’accordo che regolamenta il funzionamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA).
Tale intesa, in caso di crisi o grave difficoltà aziendale, consente di attivare le procedure relative all’accesso all’assegno ordinario o di solidarietà, a oggi l’unico ammortizzatore sociale che permette alle imprese di procedere alla sospensione dell’attività o di riduzione dell’orario di lavoro ai lavoratori.
Le parti concordano sulla rilevanza quantitativa e qualitativa del nostro sistema economico e dell’artigianato che rappresentano la stragrande maggioranza delle imprese e dei lavoratori che operano sul nostro territorio dell’Area Metropolitana Fiorentina.
Nel caso di contrazione o sospensione dell’attività produttiva che comporti la riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione dei lavoratori, l’impresa comunicherà, almeno 10 giorni di calendario prima della data di inizio della riduzione o sospensione dei lavoratori alle Federazioni Sindacali di Categoria aderenti CGIL – CISL – UIL di Firenze anche per il tramite delle Associazioni Provinciali degli Artigiani (CNA Firenze e Confartigianato Firenze) in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, le cause e la data di inizio della riduzione o sospensione, la durata prevista, il numero totale dei lavoratori, il numero dei lavoratori interessati e il CCNL applicato.
La comunicazione sarà effettuata esclusivamente tramite posta raccomandata A/R o e-mail certificata (PEC) presso le sedi:
– CGIL Firenze – Borgo di Greci, 3 PEC: cgil.firenze@pecgil.it
– CISL Firenze – Ufficio Segreteria Generale – Via Carlo del Prete, 135 PEC: ust.firenze@pec.cisl.it
– UIL Firenze – Via Vittorio Corcos, 15 PEC: uiltoscana@pcert.it
Su richiesta anche di una sola Organizzazione Sindacale si attiverà un esame congiunto della situazione avente per oggetto le cause della crisi ed i riflessi per i lavoratori in merito alla loro tutela durante il periodo di riduzione o sospensione. La procedura di consultazione, ivi comprese le assemblee, dovranno esaurirsi entro 2 giorni lavorativi prima della data di inizio della riduzione dell’orario di lavoro o della sospensione.
Alle OO.SS. si riconosce il diritto di informare i lavoratori sia sulle cause della crisi che sulle modalità di gestione dell’assegno gestito da FSBA, nel caso si costituisca più di una OO.SS. le stesse si coordineranno per effettuare una sola assemblea informativa ed un unico esame congiunto.
In caso di mancata costituzione da parte delle OO.SS., al fine di garantire il regolare percorso, e comunque 2 giorni lavorativi prima della data di inizio della riduzione dell’orario di lavoro o della sospensione, le imprese e/o le Associazioni Provinciali degli Artigiani (CNA Firenze e Confartigianato Firenze) in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, si attiveranno per la sottoscrizione del verbale sindacale, presso l’Ente Bilaterale (EBRET) presso il quale saranno depositati i verbali sindacali delle aziende per le quali non è avvenuta la consultazione sindacale.
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