Autocaravan ecologici: pronto il codice tributo per il credito d’imposta



Con la risoluzione n. 48/E del 10 aprile 2017, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo che consente ai rivenditori di utilizzare in compensazione il credito d’imposta corrispondente all’incentivo rottamazione riconosciuto sulle vendite di nuovi autocaravan di classe di inquinamento non inferiore a “Euro 5”.

Lo scorso anno è stato introdotto un incentivo in favore di coloro che sostituivano il vecchio autocaravan con altro nuovo a minor impatto ecologico, purché immatricolato entro il 31 marzo 2017. L’incentivo riconosciuto come sconto all’acquisto è rimborsato al venditore sotto forma di credito d’imposta.


VEICOLI AGEVOLATI


I veicoli agevolati sono gli autocaravan, ossia veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
Ai fini del riconoscimento dell’incentivo, il veicolo acquistato deve essere nuovo e, cioè, mai immatricolato in precedenza, neanche temporaneamente, sia in Italia che all’estero.


MISURA E CONDIZIONI DELL’AGEVOLAZIONE


L’incentivo è costituito da un contributo alla rottamazione fino ad un massimo di 8.000 euro, riconosciuto in favore di coloro che hanno acquistato, anche in leasing, un autocaravan nuovo appartenente ad una categoria ecologica non inferiore a “Euro 5”, in sostituzione di un altro, demolito, appartenente a categorie ecologiche inferiore a “Euro 2”.
In particolare, sono agevolati gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016, con immatricolazione in Italia, non oltre il 31 marzo 2017, ad uso proprio.
Il contributo è stato riconosciuto all’acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, nei limiti dello stanziamento complessivo di 5 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.
Il venditore recupera tale sconto sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione tramite modello F24.


ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO


Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, quindi, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
– “6875” denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali alla sostituzione, mediante demolizione, degli autocaravan – articolo 1, commi 85 e 86, legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, detto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, indicando nel campo “anno”, quello di immatricolazione dell’autocaravan agevolato.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline.
Se l’importo del credito utilizzato in compensazione dal beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale, risulta superiore all’ammontare spettante, anche tenendo di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 viene scartato.
Lo stesso codice tributo deve essere utilizzato qualora sia necessario procedere al riversamento del credito d’imposta utilizzato in eccesso, a seguito di decadenza o revoca dell’agevolazione.





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