Con riferimento ai voucher baby sitting, l’Inps comunica che continua ad erogarli csecondo le modalità finora in uso.
È noto che, la disciplina del lavoro accessorio è abrogata a decorrere dal 17 marzo 2017, tuttavia, i voucher già richiesti alla suddetta data possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017, nel rispetto delle disposizioni previgenti.
Orbene, in seguito a tale abrogazione, l’Inps aveva comunicato che, dal 22 marzo scorso non era più possibile richiedere i voucher baby sitting per le lavoratrici dipendenti pubbliche, private e autonome.
Tuttavia, dopo aver chiesto al Ministero del lavoro e al Dipartimento Politiche per la Famiglia se era possibile continuare a emettere voucher baby sitting o se dovevano essere introdotti strumenti alternativi di erogazione di tale misura, l’Istituto – successivamente alla risposta positiva del Ministero – ha reso noto che, continua ad erogare il beneficio secondo le modalità ordinarie.
Si ricorda che, relativamente ai voucher richiesti per lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio, i committenti, imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, continuano a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione medesima, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e l’ora di inizio e di fine della prestazione.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione (compresi quelli di variazione) si applica la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida.
Coloro che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori, non sono tenuti alla comunicazione alla DTL competente per territorio, bensì devono provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS.
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