L’ipotesi di accordo siglata il 5/4/2017 per il rinnovo del CCNL per gli addetti delle aziende conciarie, ha riformulato alcuni articoli della Parte Normativa
Previdenza integrativa
Le Parti firmatarie del presente contratto intendono dare avvio alla Previdenza integrativa attraverso la confluenza in un fondo di previdenza complementare già esistente di natura contrattuale che sarà individuato dalle Parti entro il 30/6/2017.
A tal fine concordano che:
1. la scelta di aderirvi sarà attiva con decorrenza dall’1/9/2017;
2. i contributi al fondo, nel caso in cui il singolo lavoratore voglia aderire, sono stati stabiliti come segue:
– contributo lavoratore: 1,50%
– contributo azienda: 1,50%,
– contributo assicurativo: contributo aggiuntivo pari allo 0,20% dell’Ern per finanziare la polizza assicurativa in caso di decesso o invalidità.
– quota T.f.r.: per il lavoratore di prima occupazione successiva al 28/4/1993 il 100% della quota di T.f.r. maturata nell’anno, per tutti gli altri lavoratori il 33% della quota di T.f.r. maturata nell’anno.
Per il singolo lavoratore aderente è prevista la facoltà di destinare contributi propri più elevati di quelli sopra previsti.
I contributi a carico delle aziende e dei lavoratori ed il versamento del T.f.r. come sopra definiti decorreranno dalla data di adesione dei singoli lavoratori al Fondo costituito ed operante. In caso di iscrizione al Fondo in corso d’anno i contributi verranno versati in relazione ai mesi di adesione.
Contratti a termine
L’assunzione del lavoratore con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Non possono essere stipulati da ciascun datore di lavoro contratti a tempo determinato in misura superiore al 25% medio su base annua del numero dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5.
È comunque consentita la stipula di 2 contratti a termine.
Sono inoltre esenti dal citato limite quantitativo i contratti a termine stipulati nelle fasi di avvio di nuove attività per un periodo di 12 mesi, riferite all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, o al lancio di un nuovo marchio. Per le aziende operanti nei territori dei Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978 n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Tali periodi potranno essere incrementati mediante contratti collettivi aziendali.
In base all’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, per le seguenti specifiche attività non trova applicazione il limite di 36 mesi come termine massimo per la successione di contratti a termine tra stesso lavoratore e stesso datore di lavoro per lo svolgimento di mansioni riguardanti – attività connesse alla campagna vendita/promozione in showroom/fiere.
Per la successione tra contratti a termine si applica la disciplina di legge. Tuttavia, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 nel caso di successione tra due contratti a tempo determinato gli intervalli di interruzione di 10/20 giorni non trovano applicazione nei seguenti casi:
– nell’ipotesi in cui il primo e/o il secondo contratto a termine siano stipulati per ragioni sostitutive;
– nei casi di avvio di nuove attività, come sopra definite, nell’ambito della durata complessiva di 12 mesi (18 mesi nei territori del Mezzogiorno);
– assunzione di soggetti percettori di ammortizzatori sociali di qualunque natura, nell’ambito della durata degli stessi;
– assunzione di soggetti iscritti nelle liste di cui alla Legge n. 68/1999;
– assunzione di soggetti con un’invalidità permanente certificata di almeno il 20%;
– in ogni altro caso individuato dai contratti collettivi aziendali stipulati ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 81/2015.
Per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, la durata del periodo di prova indicata nel CCNL, è ridotta della metà.
Per quanto riguarda la malattia e l’infortunio non sul lavoro, il periodo di comporto è complessivamente pari ad un terzo della durata del contratto a tempo determinato con un minimo di 30 giorni; a tale fine si computano le assenze dovute ad un unico evento o a più eventi. Il trattamento economico di malattia a carico dell’azienda cessa alla scadenza del periodo di comporto.
Apprendistato professionalizzante
Non è possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante se il datore di lavoro non ha mantenuto in servizio almeno il 65% dei lavoratori apprendisti il cui contratto sia venuto a scadere nei 12 mesi precedenti ad esclusione di coloro che non hanno terminato il periodo ed al netto di 2 contratti di apprendistato non trasformati in rapporto a tempo indeterminato.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni delle categorie E2, E1, D2, D1, C2, C1, B2, B1, A con questa durata massima e suddivisione:
Livelli |
Durata Complessiva Mesi |
1° Periodo Mesi |
2° Periodo Mesi |
3°Periodo Mesi |
---|---|---|---|---|
E2 | 30 | 10 | 10 | 10 |
E1 | 36 | 12 | 12 | 12 |
D2 | 36 | 12 | 12 | 12 |
D1 | 36 | 12 | 12 | 12 |
C2 | 36 | 12 | 12 | 12 |
C1 | 36 | 12 | 12 | 12 |
B2 | 36 | 12 | 12 | 12 |
B1 | 36 | 12 | 12 | 12 |
A | 36 | 12 | 12 | 12 |
L’inquadramento ed il trattamento economico sono:
– nel primo periodo, inquadramento a due categorie e p.o. inferiori a quella finale e corrispondente retribuzione;
– nel secondo periodo, inquadramento ad una categoria e p.o. inferiore a quella finale e corrispondente retribuzione;
– nel terzo periodo, inquadramento ad una categoria e p.o. inferiore a quella finale, mentre la retribuzione sarà pari a quella prevista per la categoria di destinazione finale.
La retribuzione spettante è composta dal minimo contrattuale, dall’IPO e dall’EDR.
La durata minima del periodo di apprendistato è pari a 6 mesi mentre la durata massima è pari a 3 anni.
Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato applicabile sul terzo periodo della tabella è riconosciuta ai lavoratori che, prima del contratto di apprendistato, abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
I periodi di apprendistato professionalizzante iniziati presso altre aziende conciarie devono essere computati per intero nella nuova azienda, sempreché riguardino le stesse mansioni e l’interruzione tra i periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini del periodo di apprendistato professionalizzante, i periodi svolti nell’ambito del diritto/dovere di istruzione e formazione. In caso di apprendistato inferiore a 36 mesi, la durata dei 3 periodi sarà proporzionalmente riparametrata.
L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
La durata del periodo di ferie è pari a 30 giorni di calendario per età inferiore a 16 anni, mentre di 4 settimane per quelle superiori.
Congedo matrimoniale
Il congedo matrimoniale spetterà anche per le “coppie di genere” che contraggono matrimonio anche all’estero.
Congedi per donne vittime di violenza di genere
Il nuovo accordo recepisce completamente la normativa di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015 riconoscendo 3 mesi retribuiti, anche frazionabili come da normativa vigente.
Malattia e infortunio
Ai fini del raggiungimento dei termini di conservazione del posto di lavoro, non saranno tenuti in considerazione i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 5 giorni continuativi di calendario fino ad un massimo di 60 complessivi.
Nel caso di interruzione del servizio per infortunio sul lavoro o malattia professionale, la garanzia della conservazione del posto è fino a guarigione clinica o alla stabilizzazione della malattia se precedente
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