Nel mese di aprile spetta l’elemento di garanzia retributiva per i dipendenti delle imprese dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero A decorrere dal 2017 ai dipendenti a tempo indeterminato o determinato iscritti al LUL da almeno 6 mesi presso le aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o riguardante progetti di interesse aziendale per istituire sistemi di valutazione delle performance dei lavoratori e che non abbiano percepito altri trattamenti economici, individuali o collettivi, assimilabili, aggiuntivi rispetto ai minimi tabellari, sarà riconosciuto un importo lordo annuo come specificato in tabella, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di un diverso trattamento economico rispetto a quello minimo fissato dal CCNL. AREA Importi E.G.R. L’E.G.R. sarà erogato in una unica soluzione con le competenze del mese di aprile e sarà corrisposto prò quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente. A tali fini verrà considerato come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Area A
220,00
Area B
250,00
Area C
280,00
Area D
310,00
Area Q
340,00
L’importo previsto sarà riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in rapporto al normale orario di lavoro.
L’importo non avrà riflesso alcuno sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere e sarà escluso dal computo del TFR in quanto le Parti hanno definito l’importo in senso omnicomprensivo.
Dall’adempimento saranno escluse le aziende che versino in comprovata situazione di difficoltà economico-produttiva, anche con ricorso agli ammortizzatori sociali o che abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure di cui alla legge fallimentare nell’anno precedente o nell’anno di competenza dell’erogazione.
Link all’articolo originale

Circolare di Studio
Decreto Lavoro. Contratti a termine oltre i 12 mesi: cosa sapere
Decreto Lavoro. Contratti a termine oltre i 12 mesi: cosa sapere In questo articolo: Contratti a termine, ritorno al passato? La durata dei contratti a