Cedolare secca, ritenute condominio e bonus casa: le risposte del Fisco




Si forniscono le risposte del Fisco in materia di cedolare secca, ritenute in condominio e detrazioni per l’edilizia, risparmio energetico, arredi (Agenzia delle Entrate – Circolare del 7 aprile 2017, n. 8/E).

Cedolare secca:
1. con riguardo ai contratti stipulati nei Comuni in cui le parti non sono libere di determinare il canone ma devono attenersi agli accordi definiti su base locale (e in particolare i contratti stipulati nelle aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania, nei Comuni confinanti con questi ultimi e in tutti gli altri Comuni capoluogo di provincia), la cedolare secca con l’aliquota al 10% (15% a regime dal 2018), prevista per gli affitti a canone concordato, è applicabile anche ai contratti di locazione abitativa di tipo transitorio;
2. la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca non implica la decadenza dall’opzione. La stessa disposizione vale anche per la mancata comunicazione della proroga del contratto avvenuta prima del 3 dicembre 2016 (data di entrata in vigore del DL n. 193/2016, c.d. “decreto fiscale”), pertanto non determina alcuna revoca dell’opzione per la cedolare, sempreché si tratti di contratti di locazione per i quali in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive sia stata già espressa l’opzione per la cedolare secca e il contribuente abbia mantenuto un comportamento concludente con l’applicazione del regime sostitutivo in esame.

Ritenute in condominio:
1. ai fini dei versamenti delle ritenute Irpef effettuate dal condominio in qualità di sostituto d’imposta nei confronti dell’appaltatore, il condominio stesso è tenuto a versare la ritenuta all’atto del pagamento quando l’ammontare delle ritenute operate raggiunge i 500 euro, altrimenti effettua il versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno. Tale nuovo metodo, introdotto dalla legge di bilancio 2017 e in vigore dal 1° gennaio 2017, opera anche per le ritenute relative al mese di dicembre 2016, in quanto vanno versate entro il 16 del mese successivo (16 gennaio 2017), pertanto l’obbligo del relativo versamento a gennaio sussiste solo se le stesse superano l’importo di 500 euro;
2. ai fini della soglia dei 500 euro, le ritenute devono essere sommate mese dopo mese. Pertanto, se a febbraio sono state effettuate ritenute per 400 euro e a marzo ritenute per 400 euro, entro il 16 del mese successivo (16 aprile) devono essere versate ritenute per 800 euro;
3. il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tal caso il condominio non incorre in sanzione perché tale modus operandi non arreca alcun pregiudizio all’erario e la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.

Detrazioni per l’edilizia, risparmio energetico, arredi:
1. le modalità di fruizione del beneficio per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di edifici esistenti prevedono in via ordinaria l’effettuazione del pagamento mediante bonifico specifico (cosiddetto bonifico “parlante”). La detrazione spetta anche quando il bonifico usato per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione è stato “compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta”. In questo caso, il beneficiario dell’accredito deve attestare in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”;
2. a partire dal 1° gennaio 2016 (anno di imposta in cui è entrata in vigore – 5 giugno 2016 – la L. n. 76/2016 sulle unioni civili), anche i componenti di una “convivenza di fatto” possono beneficiare delle detrazioni per il recupero edilizio su un immobile di proprietà del convivente in relazione al quale non dispongano di titoli di possesso qualificato (comprese pure le detrazioni sul risparmio energetico e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici).





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