Si forniscono chiarimenti in materia di agricoltura, opzioni e versamenti (Agenzia delle Entrate – Circolare 07 aprile 2017, n. 8/E).
Agricoltura:
– ai fini Irpef, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola. L’agevolazione in esame è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali ed agrari. Non possono beneficiare, invece, dell’agevolazione in questione i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa. Resta fermo che possono beneficiare dell’agevolazione in esame anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche – in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale – redditi fondiari.
Opzioni:
– la nuova disciplina delle opzioni per consolidato, trasparenza e tonnage tax prevede che, alla scadenza, i regimi si rinnovano salvo revoca espressa. In caso di “revoche dimenticate” è applicabile in via analogica il regime della remissione in bonis.
Versamenti:
– la cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il versamento del primo acconto IRPEF è effettuato nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. Il termine per il versamento a saldo dell’IRPEF è stato posticipato dal 16 giugno al 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione, ne discende che anche il termine per il versamento del saldo nonché del primo acconto della cedolare secca è posticipato in uguale misura. Deve quindi intendersi superato il termine per il versamento del primo acconto della cedolare secca, termine così stabilito perché comunque coincidente con quello di versamento del primo acconto dell’IRPEF ante modifica;
– i versamenti rateali sono effettuati entro il giorno sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti. Pertanto, le imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2017 sono versate nel rispetto i seguenti termini:
* per i soggetti titolari di partita IVA, entro il 30 giugno 2017, il 17 luglio 2017, il 21 agosto 2017, il 18 settembre 2017 (ovvero con la maggiorazione dello 0,40 entro il 31 luglio 2017, il 21 agosto 2017, il 18 settembre 2017);
* per i soggetti non titolari di partita IVA, entro il 30 giugno 2017, il 31 luglio 2017, il 31 agosto 2017, il 2 ottobre 2017, (ovvero con la maggiorazione dello 0,40 entro il 31 luglio 2017, 31 agosto 2017, 2 ottobre 2017).
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