Si forniscono chiarimenti in materia di voluntary disclosure (Agenzia delle Entrate – Circolare 07 aprile 2017, n. 8/E).
Nello specifico:
– riapertura dei termini: possono accedere alla procedura di collaborazione volontaria, beneficiando della riapertura dei termini, solo i contribuenti che non abbiano già presentato istanza in relazione alla precedente edizione. Ai delegati che non risultino essere i titolari effettivi delle attività presenti sui rapporti non può essere attribuito alcun reddito connesso con le stesse; i medesimi soggetti sono invece obbligati a far emergere le eventuali ulteriori attività della specie che detengono o hanno detenuto all’estero in un qualsiasi periodo d’imposta ancora aperto. Pertanto, per il soggetto che abbia già usufruito della passata edizione della voluntary disclosure in qualità di delegato ad operare su un conto corrente estero e che vuole accedere alla nuova edizione della procedura di collaborazione volontaria in relazione ai profili internazionali nella veste di beneficiario economico di un rapporto bancario estero risulta essere stato non collaborativo in relazione alla procedura di voluntary disclosure internazionale già esperita, avendo regolarizzato la sola relazione bancaria di cui era titolare in qualità di soggetto delegato alla firma. Si ritiene quindi che la riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria non possa essere utilizzata per sanare l’incompletezza derivante dalla omissione a suo tempo delle ulteriori attività della specie;
– versamento spontaneo: con riferimento alla determinazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale oggetto della procedura di collaborazione volontaria, ai fini dell’applicazione di un’unica sanzione (c.d. cumulo giuridico), in caso di concorso formale o materiale di violazioni, la sanzione connessa alla violazione più grave deve essere aumentata dal quarto al doppio. È previsto l’aumento della sanzione base dalla metà al triplo, qualora le violazioni si riferiscono a più periodi di imposta. Mentre gli uffici dell’Agenzia delle entrate ai fini del calcolo del cumulo giuridico della sanzione da irrogare possono valutare, nell’ambito della discrezionalità loro rimessa, le percentuali di aumento della sanzione, tenendo anche conto della condotta del contribuente, della gravità delle violazioni e della frequenza con cui le stesse sono state commesse, il contribuente che ai fini della procedura di collaborazione volontaria intende provvedere spontaneamente al versamento delle sanzioni dovute per le violazioni in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività dovrà applicare gli aumenti nelle misure minime, pari rispettivamente ad un quarto ed alla metà.
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